Lettera aperta ai responsabili diocesani per l’educazione, istruzione e formazione nelle scuole cattoliche. E a quanti di loro si dedicano allo studio e all’approfondimento della legislazione scolastica italiana per acquisirne una analitica conoscenza – di Patrizia Fermani e Elisabetta Frezza

… la “buona scuola” di Renzi realizza in modo compiuto il progetto educativo totalitario imposto dai poteri sovranazionali, obbligando le scuole italiane a conformarsi a un modello tanto paradossale quanto distruttivo per le generazioni a venire.

di Patrizia Fermani e Elisabetta Frezza

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zzzzbnsclConsapevoli delle difficoltà che i testi legislativi di un ordinamento straniero come quello italiano possono presentare a chi non abbia familiarità con studi giuridici specifici, forniamo la versione integrale del «Piano di azione straordinaria contro la violenza sessuale e di genere» (clicca qui), evidenziando quei passaggi che a qualcuno possano essere sfuggiti.

Per completezza, ricordiamo che la matrice “ideale” del manufatto, così come di tutta la produzione normativa che lo presuppone, risiede nella Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri «sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere» (che in calce riportiamo per intero e che potete scaricare in pdf cliccando qui), di cui si raccomanda l’imprescindibile lettura perché contiene il codice per decifrare i provvedimenti che la accolgono.

Il Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere è entrato a far parte integrante della legge renziana di riforma del sistema scolastico (l.107/2015) attraverso il rinvio (contenuto al suo comma 16) all’art. 5 della l. 119/2013 detta “legge sul femminicidio”.

L’articolo 5 della legge sul femminicidio si intitola appunto «Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere», la cui elaborazione – come stabilito al comma 1 – è demandata al ministro delegato per le pari opportunità. Al comma 2 dello stesso articolo si indicano le finalità del piano, articolate in dieci punti.

Il suddetto Piano di azione straordinario è stato presentato il 7 maggio scorso e consta di un testo articolato in otto punti, nonché di sei allegati espressamente definiti “parte integrante” del piano.

Per quanti non abbiano padronanza del lessico della nuova antropologia globalizzata,  premettiamo alla lettura le seguenti avvertenze:

  • Il termine genere non è sinonimo di sesso, e dunque non si riferisce al binomio maschio/femmina, ma a tutte le varianti che possono superarlo, in omaggio al principio di autodeterminazione. Infatti, nei testi, la locuzione “di genere” è disgiunta, in funzione paratattica, rispetto a quella che indica il sesso.
  • la pretesa violenza, discriminazione, oppressione, emarginazione delle donne, imprigionate in ottusi, mortificanti e obsoleti stereotipi socio-culturali, è la copertura utilizzata – secondo un plateale piano strategico – per introdurre in unico pacchetto la normalizzazione del fenomeno omosessista e dintorni.

Tutto ciò considerato, risulta quanto mai evidente che la “buona scuola” di Renzi realizza in modo compiuto il progetto educativo totalitario imposto dai poteri sovranazionali, obbligando le scuole italiane a conformarsi a un modello tanto paradossale quanto distruttivo per le generazioni a venire.

A scopo esemplificativo, citiamo di seguito alcuni passaggi salienti del testo del Piano e dei suoi allegati.

Senza trascurare la premessa, che contiene spunti certamente significativi, richiamiamo in particolare l’attenzione su:

  • Obiettivi del piano
  • Allegato A
  • Allegato B

(per il testo completo del Piano, cliccate qui)

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Testo integrale della Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri «sulle misure volte a combattere la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere» (per scaricare questo documento in formato in pdf cliccate qui)

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Raccomandazione CM/Rec(2010)5 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle misure volte a combattere la  discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere

(Adottata dal Comitato dei Ministri il 31 marzo 2010 in occasione della 1081ª riunione dei Delegati dei Ministri )

Il Comitato dei Ministri, in virtù dell’Articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d’Europa,

Considerando che lo scopo del Consiglio d’Europa è di realizzare un’unione più stretta tra i suoi membri, e che tale obiettivo può essere conseguito, in particolare, mediante un’azione comune nel

campo dei diritti umani;

Ricordando che i diritti umani sono universali e devono essere riconosciuti a ogni individuo, e

sottolineando di conseguenza il proprio impegno a garantire pari dignità a tutti gli esseri umani e il

godimento dei diritti e delle libertà spettanti a ciascun individuo, senza alcuna discriminazione fondata

sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o di altro genere, l’origine

nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, il censo, la nascita o ogni altra

condizione, conformemente alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà

fondamentali (STE N°5) (qui di seguito “la Convenzi one”) e ai suoi Protocolli;

Riconoscendo che il trattamento non discriminatorio da parte di soggetti statali nonché, se del caso,

attraverso le misure positive adottate dagli Stati, al fine di assicurare protezione contro i trattamenti

discriminatori, anche da parte di soggetti non statali, sono componenti essenziali del sistema

internazionale di tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

Riconoscendo che le persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali hanno subito per secoli e tuttora

sono vittime di omofobia, transfobia e altre forme di intolleranza e di discriminazione, anche all’interno

delle loro famiglie, – ivi compreso sotto forma di criminalizzazione, marginalizzazione, esclusione

sociale e violenza -, in ragione del loro orientamento sessuale o della loro identità di genere, e che è

richiesta un’azione specifica al fine di garantire a tali persone il pieno godimento dei loro diritti umani;

Considerando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (qui di seguito “la Corte”) e di

altre giurisdizioni internazionali, che riconoscono che l’orientamento sessuale non può costituire

motivo di discriminazione e contribuiscono a far avanzare la tutela dei diritti delle persone transgender;

Ricordando che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, qualsiasi differenza di trattamento è

ritenuta discriminatoria se non poggia su una giustificazione obiettiva e ragionevole, cioè se non

persegue uno scopo legittimo e se non sussiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi

impiegati e lo scopo che si vuole raggiungere;

Tenendo presente il principio secondo il quale non può essere invocato nessun valore culturale,

tradizionale o religioso, né qualsivoglia precetto derivante da una “cultura dominante” per giustificare il

discorso dell’odio o qualsiasi altra forma di discriminazione, ivi comprese quelle fondate

sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere;

Considerando il messaggio del Comitato dei Ministri ai comitati direttivi e agli altri comitati che operano

nell’ambito del Consiglio d’Europa per favorire la cooperazione intergovernativa nel campo

dell’uguaglianza dei diritti e della tutela della dignità di tutti gli esseri umani, comprese le persone

lesbiche, gay, bisessuali e transessuali, adottato il 2 luglio 2008, e le sue raccomandazioni pertinenti;

Considerando le raccomandazioni adottate dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa a

partire dal 1981, relative alla discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di

genere, nonché la Raccomandazione 211 (2007) del Congresso dei poteri locali e regionali del

Consiglio d’Europa sulla “libertà di riunione e di espressione delle persone lesbiche, gay, bisessuali e

transessuali”;

Apprezzando il ruolo svolto dal Commissario per i diritti umani nel monitoraggio della situazione dei

diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali negli Stati membri per quanto concerne la

discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere;

Prendendo nota della dichiarazione congiunta, sottoscritta il 18 dicembre 2008, da 66 Stati dinanzi

all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, che condanna le violazioni dei diritti umani basate

sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, quali le uccisioni, la tortura, l’arresto arbitrario e la

“privazione dei diritti economici, sociali e culturali, tra cui il diritto alla salute”;

Sottolineando che il modo migliore per superare la discriminazione e l’esclusione sociale fondate

sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere può consistere nell’adottare misure rivolte sia alle

vittime di tali discriminazioni ed eclusioni, che al vasto pubblico,

Raccomanda agli Stati membri:

  1. di passare in rassegna le misure legislative e di altro tipo esistenti, di riesaminarle periodicamente e

di raccogliere e analizzare i dati pertinenti, al fine di monitorare e riparare qualsiasi discriminazione

diretta o indiretta basata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere;

  1. di vigilare affinché siano adottate e applicate in modo efficace misure legislative e di altro tipo

miranti a combattere ogni discriminazione fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere,

a garantire il rispetto dei diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali e a

promuovere la tolleranza nei loro confronti;

  1. di vigilare affinché le vittime di discriminazione siano a conoscenza dell’esistenza di vie di ricorso

giudiziarie efficaci dinanzi a un’autorità nazionale e possano avervi accesso e di accertarsi che le

misure dirette a combattere le discriminazioni prevedano, ove necessario, sanzioni in caso di

trasgressione e un adeguato risarcimento alle vittime di discriminazione;

  1. di ispirarsi nelle loro legislazioni, nelle loro politiche e nelle loro pratiche ai principi e alle misure

enunciati nell’allegato alla presente raccomandazione;

  1. di accertarsi, tramite ogni mezzo e azione appropriata, che la presente raccomandazione e il suo

allegato siano tradotti e diffusi nel modo più ampio possibile.

Allegato alla Raccomandazione CM/Rec(2010)5

I. Diritto alla vita, alla sicurezza e alla protezione contro la violenza

A. I “reati dell’odio” e altri incidenti motivati dall’odio

  1. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le denunce riguardanti presunti reati e altri incidenti per i

quali sussistano ragionevoli sospetti per ritenere che siano stati motivati dall’orientamento sessuale o

dall’identità di genere della vittima siano sottoposte ad indagini efficaci, tempestive e imparziali;

dovrebbero inoltre vigilare affinché sia posta un’attenzione particolare alle indagini riguardanti tali tipi

di reati e di incidenti, se il presunto autore è un agente delle forze dell’ordine o qualsiasi altra persona

che agisce nell’esercizio delle sue funzioni ufficiali e affinché i responsabili siano efficacemente

perseguiti e, ove necessario, sanzionati, al fine di evitare qualsiasi forma di impunità.

  1. Gli Stati membri dovrebbero garantire che, nella determinazione della pena, possa costituire

circostanza aggravante la motivazione legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere.

  1. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire che le vittime e i testimoni

di “reati dell’odio” o di altri incidenti motivati dall’odio basato sull’orientamento sessuale o sull’identità

di genere siano incoraggiati a denunciare tali reati e incidenti; a tale scopo, gli Stati membri

dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per vigilare affinché le varie strutture incaricate

dell’applicazione della legge, compreso il sistema giudiziario, dispongano delle conoscenze e delle

competenze necessarie per identificare tale fattispecie di reato e tali incidenti e fornire adeguata

assistenza e sostegno alle vittime e ai testimoni.

  1. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire la sicurezza e la dignità di

ogni persona detenuta in un carcere o in altro modo privata della libertà, ivi comprese le persone

lesbiche, gay, bisessuali e transessuali e segnatamente prevedere misure di protezione contro le

aggressioni fisiche, lo stupro e altre forme di abuso sessuale, sia da parte di altri detenuti, che del

personale del carcere; dovrebbero ugualmente essere prese delle disposizioni destinate a tutelare e

rispettare adeguatamente l’identità di genere delle persone transgender.

  1. Gli Stati membri dovrebbero vigilare affinché siano raccolti e analizzati i dati pertinenti riguardanti la

diffusione e la natura delle discriminazioni e dell’intolleranza fondate sull’orientamento sessuale o

sull’identità di genere, in particolare per quanto concerne i “reati dell’odio” e gli incidenti ispirati

dall’odio motivato dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.

B. Il “discorso dell’odio”

6. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure adeguate per combattere qualsiasi forma di

espressione, in particolare nei mass media e su internet, che possa essere ragionevolmente

compresa come elemento suscettibile di fomentare, propagandare o promuovere l’odio o altre forme di

discriminazione nei confronti delle persone lesbiche, gay, bisessuali o transessuali. Tale “discorso

dell’odio” dovrebbe essere vietato e condannato pubblicamente in qualsiasi circostanza. Tutte le

misure adottate dovrebbero rispettare il diritto fondamentale alla libertà di espressione,

conformemente all’Articolo 10 della Convenzione e alla giurisprudenza della Corte.

  1. Gli Stati membri dovrebbero sensibilizzare le autorità e gli enti pubblici a ogni livello al dovere e alla

responsabilità di astenersi da dichiarazioni, in particolare dinanzi ai mass media, che possano

ragionevolmente essere interpretate come suscettibili di legittimare tali atteggiamenti di odio o

discriminatori.

  1. Le autorità pubbliche e altri rappresentanti dello Stato dovrebbero essere incoraggiati a promuovere

la tolleranza e il rispetto dei diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali ogni

qualvolta avviano un dialogo con i principali rappresentanti della società civile, in particolare con le

organizzazioni dei media e quelle sportive, con le organizzazioni politiche e le comunità religiose.

II. Libertà di associazione

9. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire, conformemente

all’Articolo 11 della Convenzione, l’effettivo godimento del diritto alla libertà di associazione, senza

discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere; in particolare, dovrebbero

essere prevenute ed eliminate le procedure amministrative aventi carattere discriminatorio, tra cui gli

eccessivi adempimenti formali per la registrazione e il funzionamento pratico delle associazioni;

dovrebbero inoltre essere adottate delle misure miranti a prevenire il ricorso abusivo a disposizioni

legali e amministrative, quali, ad esempio, quelle che impongono restrizioni per motivi legati alla salute

e alla morale pubblica e all’ordine pubblico.

  1. L’accesso al finanziamento pubblico disponibile per le organizzazioni non governative dovrebbe

essere garantito senza discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

  1. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per tutelare efficacemente i difensori

dei diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali contro gli atti di ostilità e le

aggressioni alle quali possono essere esposti, ivi compreso nei casi in cui i presunti autori possano

essere dei funzionari statali, al fine di consentire loro di condurre liberamente le loro attività,

conformemente alla Dichiarazione del Comitato dei Ministri sull’azione del Consiglio d’Europa relativa

al miglioramento della protezione dei difensori dei diritti umani e alla promozione delle loro attività.

  1. Gli Stati membri dovrebbero accertarsi che le organizzazioni non governative che difendono i diritti

umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali siano consultate in modo appropriato

sull’adozione e l’applicazione di misure che possano incidere sui diritti umani di tali persone.

III. Libertà di espressione e di riunione pacifica

  1. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire, conformemente

all’Articolo 10 della Convenzione, l’effettivo godimento del diritto alla libertà di espressione, senza

discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere, in particolare per quanto

riguarda la libertà di ricevere e di trasmettere informazioni su questioni riguardanti l’orientamento

sessuale o l’identità di genere.

  1. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate a livello nazionale, regionale e locale

per garantire l’effettivo godimento del diritto di riunione pacifica, quale sancito all’Articolo 11 della

Convenzione, senza discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

  1. Gli Stati membri dovrebbero vigilare affinché i servizi responsabili dell’applicazione della legge

prendano tutte le misure adeguate per proteggere i partecipanti a manifestazioni pacifiche a favore dei

diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali da qualunque tentativo illegale di

perturbare tali manifestazioni o di impedire l’effettivo godimento del diritto di tali persone alla libertà di

espressione e di riunione pacifica.

  1. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per evitare le limitazioni all’effettivo

godimento dei diritti alla libertà di espressione e di riunione pacifica determinate dal ricorso abusivo a

disposizioni legali e amministrative, quali, ad esempio, quelle che impongono restrizioni per motivi

legati alla salute e alla morale pubblica e all’ordine pubblico.

  1. Le autorità pubbliche a ogni livello dovrebbero essere incoraggiate a condannare pubblicamente,

in particolare nei mass media, qualsiasi ingerenza illegale nei diritti umani di un individuo o di un

gruppo di individui mirante a privarli del godimento della loro libertà di espressione e di riunione

pacifica, in particolare in relazione ai diritti umani delle persone lesbiche, gay, bisessuali e

transessuali.

IV. Diritto al rispetto della vita privata e familiare

18. Gli Stati membri dovrebbero assicurare l’abrogazione di qualsiasi legislazione discriminatoria ai

sensi della quale sia considerato reato penale il rapporto sessuale tra adulti consenzienti dello stesso

sesso, ivi comprese le disposizioni che stabiliscono una distinzione tra l’età del consenso per gli atti

sessuali tra persone dello stesso sesso e tra eterosessuali; dovrebbero inoltre adottare misure

appropriate al fine di abrogare, emendare o applicare in modo compatibile con il principio di non

discriminazione qualsiasi disposizione di diritto penale che possa, nella sua formulazione, dare luogo

a un’applicazione discriminatoria.

  1. Gli Stati membri dovrebbero garantire che i dati a carattere personale idonei a rivelare

l’orientamento sessuale o l’identità di genere di una persona non siano né raccolti, né conservati, né

utilizzati in qualsiasi altro modo dagli organismi pubblici, tra cui in particolare le strutture responsabili

del rispetto della legge, tranne quando sia necessario per scopi determinati, leciti e legittimi; le

registrazioni di dati esistenti e non conformi a tali principi dovrebbero essere distrutte.

  1. I requisiti preliminari, comprese le modifiche fisiche, necessari per il riconoscimento giuridico

dell’avvenuto cambiamento di sesso dovrebbero essere regolarmente riesaminati, al fine di eliminare

quelli che si rivelino abusivi.

  1. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire il pieno riconoscimento

giuridico dell’avvenuto cambiamento del sesso di una persona in tutte le sfere della vita, in particolare

rendendo possibili le rettifiche dei dati anagrafici nei documenti ufficiali in modo rapido, trasparente e

accessibile; gli Stati membri dovrebbero inoltre vigilare, ove necessario, affinché i soggetti non statali

riconoscano l’avvenuto cambiamento e provvedano alle rettifiche corrispondenti nei documenti

importanti, quali i diplomi o i certificati di lavoro.

  1. Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure appropriate per accertarsi che, una volta

avvenuto e accertato il cambiamento di genere e riconosciuto conformemente ai precedenti paragrafi

20 e 21, sia effettivamente garantito il diritto di una persona transgender di sposare una persona di

sesso opposto al suo nuovo sesso.

  1. Quando la legislazione nazionale conferisce diritti e doveri alle coppie non sposate, gli Stati

membri dovrebbero garantirne l’applicazione senza alcuna discriminazione, sia nei confronti delle

coppie dello stesso sesso, che di quelle di sesso diverso, ivi compreso per quanto riguarda le pensioni

di reversibilità e il diritto di subentrare nel contratto di affitto.

  1. Quando la legislazione nazionale riconosce le unioni registrate tra persone dello stesso sesso, gli

Stati membri dovrebbero cercare di garantire che il loro status giuridico e i loro diritti e obblighi siano

equivalenti a quelli previsti per le coppie eterosessuali che si trovano in situazioni paragonabili.

  1. Quando la legislazione nazionale non riconosce o non conferisce diritti né obblighi alle unioni

registrate tra persone dello stesso sesso, gli Stati membri sono invitati a prendere in esame la

possibilità di fornire alle coppie dello stesso sesso, senza alcuna discriminazione, ivi compreso

rispetto a coppie di sesso diverso, i mezzi giuridici o di altro tipo per risolvere i problemi pratici legati

alla realtà sociale in cui vivono.

  1. Tenendo conto del fatto che l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente

nelle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, o di affidamento di un bambino, gli Stati membri

dovrebbero accertarsi che tali decisioni siano prese senza discriminazioni fondate sull’orientamento

sessuale o sull’identità di genere.

  1. Tenendo conto del fatto che l’interesse superiore del minore deve essere considerato preminente

nelle decisioni riguardanti l’adozione di un bambino, gli Stati membri la cui legislazione nazionale

consente l’adozione di minori da parte di persone celibi o nubili dovrebbero garantirne l’applicazione

senza discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere.

  1. Quando la legislazione nazionale consente la procreazione medicalmente assistita per donne

celibi, gli Stati membri dovrebbero cercare di garantire l’accesso a tale trattamento senza

discriminazioni basate sull’orientamento sessuale.

V. Occupazione

29. Gli Stati membri dovrebbero garantire l’adozione e l’attuazione di misure appropriate in grado di

fornire una protezione efficace contro le discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o

sull’identità di genere in ambito lavorativo e professionale, tanto nel settore pubblico, che in quello

privato. Tali misure dovrebbero riguardare le condizioni di accesso all’occupazione e alle promozioni

professionali, le modalità di licenziamento, il salario e altre condizioni lavorative, anche al fine di

prevenire, contrastare e punire le vessazioni e altre forme di vittimizzazione.

  1. Un’attenzione particolare dovrebbe essere prestata alla protezione efficace del diritto alla vita

privata delle persone transessuali in ambito lavorativo, in particolare per quanto riguarda le

informazioni richieste per candidarsi a un posto di lavoro, per evitare che siano costrette a svelare

inutilmente al datore di lavoro e agli altri dipendenti la storia del loro cambiamento di sesso o a

indicare il nome anagrafico portato precedentemente.

VI. Istruzione

31. Tenendo nel debito conto l’interesse superiore del fanciullo, gli Stati membri dovrebbero adottare

le misure legislative o di altro tipo appropriate, destinate al personale insegnante e agli allievi, al fine di

garantire l’effettivo godimento del diritto all’istruzione, senza discriminazioni fondate sull’orientamento

sessuale o sull’identità di genere; ciò comprende in particolare il rispetto del diritto dei bambini e dei

giovani all’educazione in un ambiente scolastico sicuro, al riparo dalla violenza, dalle angherie,

dall’esclusione sociale o da altre forme di trattamenti discriminatori e degradanti legati all’orientamento

sessuale o all’identità di genere.

  1. Tenendo nel debito conto l’interesse superiore del fanciullo, dovrebbero a tale scopo essere

adottate misure appropriate a ogni livello per promuovere la tolleranza e il mutuo rispetto a scuola, a

prescindere dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere. Tali misure dovrebbero comprendere

la comunicazione di informazioni oggettive sull’orientamento sessuale e l’identità di genere, per

esempio nei programmi scolastici e nel materiale didattico, nonché la fornitura agli alunni e agli

studenti delle informazioni, della protezione e del sostegno necessari per consentire loro di vivere

secondo il proprio orientamento sessuale e la propria identità di genere. Gli Stati membri potrebbero

inoltre predisporre e attuare politiche scolastiche e piani d’azione per promuovere l’uguaglianza e la

sicurezza e garantire l’accesso a formazioni adeguate o a supporti e strumenti pedagogici appropriati

per combattere la discriminazione. Tali misure dovrebbero tenere conto del diritto dei genitori di curare

l’educazione dei propri figli.

VII. Salute

  1. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure legislative o le misure di altro tipo adeguate per

garantire l’effettivo godimento dei più elevati livelli raggiungibili di salute, senza discriminazioni fondate

sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere; dovrebbero segnatamente prendere in

considerazione le esigenze specifiche delle persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali al

momento dell’elaborazione dei piani sanitari nazionali e del monitoraggio e della valutazione della

qualità dei servizi sanitari e delle cure mediche fornite, in particolare predisponendo misure volte a

prevenire il suicidio, indagini sanitarie, programmi di insegnamento di materie mediche, corsi di

formazione e relativo materiale..

  1. Dovrebbero essere adottate misure appropriate per escludere l’omosessualità dalla classificazione

delle malattie, conformemente alle norme dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

  1. Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire l’accesso effettivo per le

persone transgender, senza eccessivi requisiti di ammissione, ai servizi specialistici per la

riattribuzione del sesso, comprendenti specialisti in terapie per le persone transgender con

competenze in psicologia, endocrinologia e chirurgia; nessuno dovrebbe essere sottoposto a

procedure di riattribuzione di genere senza il suo consenso.

  1. Gli Stati membri dovrebbero adottare misure legislative e di altro tipo appropriate per garantire che

qualsiasi decisione destinata a limitare la copertura dell’assicurazione sanitaria per le procedure di

riattribuzione di genere siano lecite, oggettive e proporzionate.

VIII. Alloggio

  1. Dovrebbero essere adottate delle misure per garantire un accesso effettivo e uguale per tutti a un

alloggio adeguato, senza discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere;

tali misure dovrebbero in particolare cercare di fornire una protezione contro gli sfratti per motivi

discriminatori e garantire pari diritti per l’acquisizione e il possesso di terreni e di altri beni.

  1. Un’adeguata attenzione dovrebbe essere rivolta ai rischi cui sono esposte le persone lesbiche,

gay, bisessuali e transessuali di ritrovarsi senza fissa dimora, in particolare i giovani e i minori che

possono essere particolarmente vulnerabili all’esclusione sociale, ivi compreso da parte delle proprie

famiglie; al riguardo, dovrebbero essere garantiti servizi sociali competenti sulla base di una

valutazione obiettiva dei bisogni di ciascun individuo, senza alcuna discriminazione.

IX. Sport

39. L’omofobia, la transfobia e la discriminazione basata sull’orientamento sessuale o sull’identità di

genere sono inaccettabili nello sport, come il razzismo o le altre forme di discriminazione e dovrebbero

essere contrastate.

  1. Le attività sportive e i relativi impianti dovrebbero essere aperti a tutti, senza discriminazioni

fondate sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere; in particolare, dovrebbero essere adottate

misure efficaci volte a prevenire, combattere e punire gli insulti discriminatori che facciano riferimento

all’orientamento sessuale o all’identità di genere in occasione o nell’ambito di eventi sportivi.

  1. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare il dialogo con le associazioni sportive e i fan club e

fornire loro sostegno per stimolarli a sviluppare attività di sensibilizzazione per la prevenzione della

discriminazione nei confronti di persone lesbiche, gay, bisessuali e transessuali nello sport, e a

condannare qualsiasi manifestazione di intolleranza nei loro confronti.

X. Diritto a presentare una domanda di asilo

42. Nei casi in cui gli Stati membri hanno obblighi internazionali al riguardo, dovrebbero riconoscere

nella loro legislazione nazionale che un timore fondato di persecuzione determinata dall’orientamento

sessuale o dall’identità di genere possa costituire un valido motivo per accordare lo status di rifugiato

e l’asilo.

  1. Gli Stati membri dovrebbero in particolare garantire che i richiedenti asilo non siano rinviati in un

paese in cui la loro vita o libertà possano essere minacciate, o in un paese in cui rischiano di essere

sottoposti a torture, pene o trattamenti disumani o degradanti a causa del loro orientamento sessuale

o della loro identità di genere.

  1. I richiedenti asilo dovrebbero essere tutelati contro qualsiasi politica o pratica discriminatoria

fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere; dovrebbero in particolare essere adottate

misure appropriate per prevenire i rischi di violenza fisica, comprese le violenze sessuali, le

aggressioni verbali o altre forme di angherie e vessazioni nei confronti dei richiedenti asilo privati di

libertà e per garantire che abbiano accesso a informazioni relative alla loro situazione particolare.

XI. Strutture nazionali per la protezione dei diritti umani

45. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le strutture nazionali per la protezione dei diritti umani

abbiano ricevuto il chiaro mandato di assumersi il compito di affrontare le discriminazioni fondate

sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere; dovrebbero segnatamente avere la facoltà di

formulare raccomandazioni riguardanti la legislazione e le politiche, sensibilizzare il vasto pubblico, e,

qualora ciò sia previsto dalla legislazione nazionale, esaminare le denunce individuali riguardanti sia il

settore pubblico, che quello privato e avviare i procedimenti giudiziari o parteciparvi.

XII. Discriminazione multipla

  1. Gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare le misure destinate a garantire che le disposizioni di

legge del diritto nazionale che vietano o impediscono le discriminazioni tutelino ugualmente contro le

discriminazioni determinate da molteplici motivi, ivi comprese quelle fondate sull’orientamento

sessuale o sull’identità di genere; dovrebbe essere affidato alle strutture nazionali per la protezione

dei diritti umani un ampio mandato, che consenta loro di affrontare tali problemi.

7 commenti su “Lettera aperta ai responsabili diocesani per l’educazione, istruzione e formazione nelle scuole cattoliche. E a quanti di loro si dedicano allo studio e all’approfondimento della legislazione scolastica italiana per acquisirne una analitica conoscenza – di Patrizia Fermani e Elisabetta Frezza”

  1. Mi congratulo con gli autori del presente articolo e pongo un quesito. L’articolo fa riferimento al “Piano di azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere” e suggerisce di leggere il capitolo del Piano, che hanno per titolo: Obiettivi del Piano, Allegato A, Allegato B. Purtroppo manca il link per accedere al testo del Piano in questione. Su internet ho trovato 2 documenti: http://www.partecipa.gov.it/media/1027/descrizione-del-piano-d-azione-straordinario-contro-la-violenza-sessuale-e-di-genere.pdf e http://www.telefonorosaverona.it/wp-content/uploads/azione-straordinario-contro-la-violenza-sessuale-e-di-genere-1.pdf. Il 1° sembra solo una descrizione sommaria, il 2° sembra proprio il testo del Piano, anche se è pubblicato da un sito privato, senza firme o logo ufficiale dell’URAR e/o del Dipartimento Pari Opportunità. Chiedo chiarimenti e possibilmente il link al documento ufficiale. Grazie

  2. Gender, gender, fortissimamente gender. Non ci sono parole. Permanendo in questa istituzione malefica che è l’Europa ogni giorno di più le catene del male ci costringono e ci attanagliano. Ne sanno qualcosa in questi giorni i Padri Domenicani che al Meeting di Rimini si sono visti negare la loro conferenza sul gender del quale certamente non promuovevano la teoria. Complimenti alla dirigenza che ne ha decretato il silenzio! Ma non era CL un movimento cattolico nato a gloria di Dio per la salvezza delle anime? Dov’è finito quel riconoscere la presenza di Cristo in ogni circostanza della vita? E l’esperienza dell’umano con lo sguardo sempre volto all’infinito? Tutto cancellato, ché più che procurarsi il paradiso è necessario essere proni di fronte al potere di cui è necessario assicurarsi l’amicizia. Caro don Gius, ecco dove sono finiti i tuoi figli e i figli dei loro figli: servono Mammona invece di quell’ALTRO di cui tanto si riempiono la bocca. E pensare che ad un certo punto della mia vita pensavo mi corrispondessero; mi sbagliavo e mi dispiace soprattutto per loro che fra tanti paroloni e frasi roboanti hanno perduto la strada.

  3. Elisabetta Frezza

    Caro Alberto,
    Pensavamo di poter riportare in calce i passaggi più significativi del piano, ma ci siamo accorti che il testo è blindato e non riproducibile in parte qua. Sicché non restava che indicare i passaggi per titolo, in modo che ognuno possa andare a leggerli dal testo integrale, che è quello del link nel primo capoverso.
    Come osservi giustamente tu, non è facile nemmeno reperire il testo completo del piano che è stato presentato il 7 maggio scorso. Esso risulta comunque anche dal resoconto del Corriere a questo link: http://27esimaora.corriere.it/articolo/violenza-di-genere-arriva-il-piano-dazione-la-rabbia-delle-associazioni-e-inutile/
    Quello che si dice la certezza del diritto. Fa parte anche questo della strategia: rendere il più possibile inaccessibili le fonti. Così passa ogni abominio senza suscitare allarmi. Quegli allarmi che secondo il ministro – cui la curia di Padova rende il proprio ossequio incondizionato – sarebbero del tutto ingiustificati…
    Elisabetta

    1. Anch’io aveva ricercato il testo inutilmente ma speravo di poterlo reperire in un secondo momento. Grazie per tutto quello che state facendo per difendere i nostri figli e nipoti da questo incubo. Purtroppo il gender è già stato inserito nei programmi di molti paesi euopei. Da non perdere: Mercoledì 26 agosto 2015 ore 20:30 presso Sala Auditorium di Trebaseleghe (provincia di Padova) INCONTRO INFORMATIVO “SAPETE COS’É IL GENDER?”
      “La Buona Scuola” Relatore: Avvocato Elisabetta Frezza elisabetta.frezza@gmail.com

      Ingresso gratuito e aperto a tutti

  4. Normanno Malaguti

    Sapevo da tempo, per aver ascoltato più volte l’Avv. Gianfranco Amato, dell’orrore che si sta preparando per i nostri figli, nipoti,ma anche per gli ignari, o quasi,nostri coetanei, anche se l’approfondimento delle due studiose rivela la diabolica tecnica tattica, di questi spudorati che ci sgovernano, veramente il peggio di quanto negli ultimi tre secoli ci ha ammanito la modernità.
    Sì dovremo resistere in tutti i modi possibili di fronte a questo attacco delle forze infere.

    Restiamo uniti senza deflettere. Ancora una volta, ed ora più che mai, Dio lo vuole.

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