OMOFOBIA E DIRITTI UMANI – di P. Giovanni Cavalcoli, OP

di P. Giovanni Cavalcoli, OP

 

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ADERIAMO ALL’APPELLO PER FERMARE LA PROPOSTA DI LEGGE CONTRO L’OMOFOBIA

 

 

La prospettiva imminente di un’approvazione da parte del Parlamento di un legge contro l’omofobia suscita interrogativi e preoccupazione in quell’area di cittadini i quali, rifacendosi alla Costituzione Italiana, maggiormente sono interessati alla salvaguardia di quei diritti umani che stanno alla base di una giusta e pacifica vita civile e della promozione del bene comune.

Diciamo innanzitutto che intendendo per “omofobia” il disprezzo, un trattamento ostile ed  un’ingiusta discriminazione nei confronti delle persone omosessuali, è chiaro che l’omofobia si configura come un’offesa alla persona e quindi un reato dal punto di vista penale.

Occorre tuttavia chiarire in che cosa possono consistere questo disprezzo, questa ostilità e questa discriminazione. Essi suppongono l’offesa a qualche diritto della persona, la negazione, la lesione o la privazione di questo diritto o l’impedire ingiustamente alla persona l’esercizio o la soddisfazione del suo diritto.

Nella fattispecie bisogna distinguere l’omosessualità dalla persona omosessuale. L’omosessualità è un esercizio o un uso del sesso in modo improprio o estraneo alla sua finalità naturale che è la congiunzione tra uomo e donna in vista della procreazione ed educazione della prole, quell’unione feconda sulla base della naturale complementarità reciproca delle due parti che tutti da sempre chiamano “matrimonio”, mentre è detta “famiglia” quella società naturale e di diritto che sorge dal matrimonio.

Lo Stato, in quanto organismo giuridico stabile deputato alla regolamentazione dei doveri civili e alla promozione ed alla salvaguardia dei diritti dei cittadini in rapporto al bene comune, ha il compito di dare riconoscimento civile alla famiglia in quanto elemento e fattore base di quella società civile la quale crea l’organismo statale come mezzo finalizzato all’ordinata, libera e pacifica convivenza del corpo sociale nella realizzazione del bene comune.

La persona omosessuale invece, in quanto persona, secondo il principio dell’uguaglianza umana, è un cittadino come tutti gli altri, soggetto di diritti e doveri civili relativi all’edificazione del bene comune in ottemperanza delle leggi dello Stato. Le persone omosessuali e quelle eterosessuali, in quanto cittadini, sono tutte uguali davanti alla legge e tutte ugualmente tenute, ciascuna secondo le proprie capacità, a contribuire all’edificazione del bene comune nell’ambito delle istituzioni dello Stato.

Ora, la preoccupazione e gli interrogativi di cui sopra da parte dei cittadini più attenti ai doveri dello Stato e più coscienti del loro dovere di contribuire all’edificazione del bene comune, secondo le indicazioni della Costituzione, vertono circa la grave questione se la legge in cantiere sarà o non sarà rispettosa dei princìpi suddetti ed in special modo se il dovuto rispetto per le persone omosessuali sarà inteso in riferimento ad esse in quanto persone, oppure se la legge conterrà come si teme, la proibizione, sotto pena di reato, di asserire, insegnare o sostenere in modo semplicemente categorico o argomentativo, sul modello di quanto ho detto sopra, che l’omosessualità è in se stessa un grave vizio morale, con eventuale riferimento all’etica cattolica insegnata dalla dottrina del Magistero della Chiesa.

In questo caso la legge ventilata configurerebbe l’opposizione dottrinale all’omosessualità come apologia di reato, categoria che è giustamente prevista in linea di principio dal diritto penale. A questo punto però ci si può chiedere se un simile progetto di legge non verrebbe piuttosto a ledere il diritto alla libertà di pensiero e di opinione e se non sia piuttosto la proposta legge col suo proibire l’opposizione ad un costume oggettivamente cattivo, a costituire, seppur indirettamente, un’apologia di reato o comunque una legge ingiusta.

E’ chiaro che in uno Stato ben ordinato la libertà di pensiero ha un limite, al di là del quale essa viene a danneggiare gli interessi, l’onorabilità o la libertà degli altri cittadini o i valori del bene comune. Si può allora configurare il reato di diffamazione, calunnia, falso, frode, millantato credito, vilipendio alla religione, attentato al bene comune, offesa al buon costume e cose del genere.

Ma difficilmente si può immaginare che la semplice motivata, serena e ragionata critica o disapprovazione in linea di principio dell’omosessualità per motivi morali o religiosi, come è nello stile tradizionale per esempio dei moralisti cattolici o del Magistero della Chiesa, possa cadere sotto quelle suddette categorie che si riferiscono ad un’illecita libertà o all’abuso della libertà di pensiero e di espressione. Sono invece ovviamente da riprovarsi quei toni offensivi, derisori, volgari, irrazionali e passionali che giungono sino al maltrattamento ed alla violenza, i quali purtroppo non sono sempre assenti tra la gente.

Oltre a ciò occorre anche ricordare il giusto concetto di “diritto umano”. Se qui c’è in gioco il diritto alla libertà di pensiero, occorre anche considerare se e come si possa parlare di un diritto vero e proprio all’esercizio dell’attività omosessuale con la conseguente legittimità della coppia omosessuale.

I diritti umani riconosciuti da tutte le Costituzioni degli Stati moderni non possono essere il pretesto per la formazione di leggi che legalizzino qualunque comportamento o qualunque espressione del pensiero indipendentemente da una considerazione oggettiva e scientifica di ciò che è giusto fare o non fare in linea di principio nell’ambito della condotta umana sotto il profilo della convivenza civile.

Il che vuol dire che una moderna Costituzione statale ben ordinata e rispettosa del pluralismo culturale e religioso, della persona umana come singolo e come collettività, non può dare al concetto di “diritto umano” un contenuto che in ultima analisi non sia fondato sulla legge morale naturale, legge scritta nella coscienza di ognuno, quindi su di un valido concetto della natura umana, animal rationale, dei suoi fini nella società e nello Stato.

Lo Stato certo non è una scuola di antropologia o di morale, tanto meno di religione cattolica – esiste oggi il diritto alla libertà religiosa – ; eppure esso non è neppure il Dio in terra del quale parlava Hegel, fonte di un totalitarismo disumano del quale abbiamo già avuto triste esperienza nel secolo scorso e che finisce per concedere allo Stato un potere assoluto che non gli spetta, mentre esso suppone le comuni convinzioni e tradizioni morali della nazione e del popolo che lo Stato ha il compito di servire e promuovere.

Quanto al diritto, in genere e propriamente, sia esso naturale o sia positivo, è un qualcosa di buono o di giusto, corrispondente a una mia esigenza o ad un mio bisogno, che io posso esigere dalla società e che la società deve garantirmi e consentire di esser soddisfatto. Da questo punto di vista appare evidente dalle considerazioni suesposte che l’esercizio dell’omosessualità in linea di principio,  a prescindere dalle condizioni e dalle capacità di fatto della persona omosessuale, non può considerarsi un  diritto assoluto, fondato sulle finalità universali della persona con relazione alla naturale reciprocità dei sessi e la conseguente formazione della famiglia ordinata alla riproduzione della specie ed all’educazione del cittadino.

In base alla suddetta distinzione tra omosessualità ed omosessuale risulta quindi che se lo Stato ha il dovere di riconoscere nell’omosessuale la dignità della persona rivestita di diritti inviolabili, tra questi diritti non può riconoscere, se non per una speciale concessione,  quell’esercizio dell’omosessualità che in ultima analisi per sua stessa natura reca danno al bene dello Stato, è contraria di per sé al buon costume ed è nociva agli interessi stessi della coppia omosessuale.

Una libertà di condotta che danneggi il soggetto stesso che la esercita e l’ambiente sociale nel quale si esercita non è vera libertà e la legge ha il dovere di moderarla incanalandola su obbiettivi positivi, costruttivi e benèfici. Il legislatore al canto suo e soprattutto il magistrato e l’educatore hanno il dovere di discernere in questa libertà ciò che è conforme o non è conforme alle esigenze del buon costume ed a quelle della legge morale naturale, vero fondamento del diritto umano universale  ed inviolabile.

In conclusione, le cose migliori che sembrano da farsi in questa delicata questione sono le seguenti:

1. concedere, in nome dei diritti umani, alle persone omosessuali in quanto persone, cittadini come tutti gli altri, una legislazione apposita che tolleri e regoli convenientemente e ragionevolmente la loro condizione stimolandole nel contempo a dar il meglio di se stesse al servizio degli altri e del bene comune;

2. rinunciare ad una legge che proibisca l’opposizione dottrinale ragionata, nei termini suddetti, alla pratica dell’omosessualità, in quanto tale legge sarebbe lesiva del diritto della libertà di pensiero e favorirebbe oggettivamente un comportamento contrario al diritto naturale. La questione teorica, morale o religiosa dell’omosessualità dev’essere lasciata dallo Stato alla libera discussione. Lo Stato non può determinare o proibire in questo campo teorie o precisi contenuti di pensiero, perché non si tratta di materie di sua competenza che possano essere catalogabili sotto la rubrica di quelle espressioni del pensiero, di cui sopra abbiamo fatto esempi, che rechino danno alle persone, al bene dello Stato e alla sana convivenza civile. Si escludono naturalmente i comportamenti omofobi chiaramente offensivi, aggressivi, violenti o comunque irrispettosi della persona.

Similmente non avrebbe senso che in un moderno Stato libero e democratico, sorto dopo il regime sacrale medioevale, che la legge perseguisse dichiarazioni, dottrine o critiche di carattere teologico, come per esempio chi sostenesse che Dio non esiste, che la Chiesa cattolica non salva o che Rahner è un etico. Non è questo affar dello Stato, ma queste cose vanno dibattute in altre sedi, quali quelle della cultura, della attività accademiche o del dibattito ecclesiale.

L’omofobia dunque è certo cosa riprovevole, ma intesa nel giusto senso e non come pretesto dello Stato per imporre al cittadino una visuale falsa limitando ingiustamente il dibattito in campo morale e la libertà di pensiero, diritto fondamentale riconosciuto da tutti gli Stati moderni.

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