No della suprema corte ai matrimoni gay: una vittoria di Pirro

zzcrtcssznSono in molti nel mondo cattolico ad esultare per la sentenza della Cassazione che ha respinto il ricorso di una coppia omosessuale che voleva sposarsi in Campidoglio e pubblicare le nozze. Una sentenza storica, scrive il quotidiano “La Croce”. In realtà, la Suprema Corte difficilmente avrebbe potuto esprimersi in modo diverso, visto che nel nostro ordinamento giuridico il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è (ancora) contemplato.

Infatti, la sentenza recita così: “Il no al matrimonio e pubblicazioni di nozze per le coppie omosessuali non può essere considerato una discriminazione: semplicemente l’Europa e la Costituzione non impongono al legislatore di estendere il vincolo del matrimonio alle persone dello stesso sesso che, invece, hanno il diritto ad uno «statuto protettivo», già “azionabile”, con diritti e doveri delle coppie di fatto”. E ancora: “la legittimità costituzionale e convenzionale della scelta del legislatore ordinario, in ordine alle forme e ai modelli all’interno dei quali predisporre per le unioni tra persone dello stesso sesso uno statuto di diritti e doveri coerente con il rango costituzionale di tali relazioni, conduce ad escludere che l’assenza di una legge per le nozze omosessuali produca discriminazione”.

Già in queste righe è possibile notare come tale sentenza non esprima alcunché di definitivo né tantomeno tenda a ribadire con perentorietà l’inconsistenza giuridica ed antropologica delle unioni omosessuali. Anzi, i supremi giudici sollecitano il legislatore a “dare riconoscimento, in base all’articolo due della Costituzione che tutela i diritti umani dei singoli e della loro vita sociale e affettiva, a un nucleo comune di diritti e doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia”. Come se ciò non bastasse, gli “ermellini” ritengono che occorra “affermare la riconducibilità di tali relazioni nell’alveo delle formazioni sociali dirette allo sviluppo, in forma primaria, della personalità umana”.

Per giustificare la loro decisione, i giudici tirano in ballo anche la Carta UE dei diritti fondamentali, tenendo a precisare che “l’articolo 12, ancorché formalmente riferito all’unione matrimoniale eterosessuale, non esclude che gli Stati membri estendano il modello matrimoniale anche alle persone dello stesso, ma nello stesso tempo non contiene alcun obbligo”.

Molto indicativo, poi, è quanto affermano ed auspicano i supremi giudici in merito alle presunte tutele da garantire alle coppie di fatto (anche omosessuali), qualora uno statuto di qualunque tipo tardasse ad arrivare: “l’operazione di omogeneizzazione dei diritti e dei doveri può comunque essere svolta dal giudice comune, non soltanto dalla Corte Costituzionale, in quanto i giudici ordinari sono tenuti ad una interpretazione delle norme non solo costituzionalmente orientata, ma anche convenzionalmente orientata”.

Pare evidente, dunque, come tale sentenza costituisca soprattutto un messaggio, nemmeno tanto criptato, al legislatore: abbiamo le mani legate, sembrano dire i supremi giudici, i quali sollecitano il potere legislativo ad equiparare, di fatto, le unioni omosessuali a quelle eterosessuali da un punto di vista strettamente civilistico; ossia, a compiere quel primo passo, tanto auspicato dai politici cattolici nostrani, che possa poi costituire la base filosofica e giuridica per quello successivo: il matrimonio omosessuale. (A. D. M)

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fonte: Corrispondenza Romana

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