FECONDAZIONE ETEROLOGA: UN ALTRO PROCESSO INGIUSTO? – di Giacomo Rocchi

di Giacomo Rocchi

fonte: Notizie pro-life

 

giust

 

Nel mese di maggio la Corte Costituzionale si pronuncerà sulla fecondazione eterologa: tre diversi Giudici ritengono, infatti, che il divieto stabilito dalla legge 40 contrasti con la Costituzione, perché contrario ai principi stabiliti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e perché viola il diritto alla salute delle coppie sterili, in particolare di quelle che solo con il ricorso ai gameti (maschili o femminili, a seconda dei casi) di terzi “donatori” possono sperare di concepire un figlio “proprio”.

Abbiamo più volte espresso la nostra contrarietà alla legge 40, che qui non ripetiamo; ma è utile approfondire anche questa questione, che rischia di travolgere uno dei più importanti (fragili) paletti che il legislatore della “legge imperfetta” aveva posto. Cerchiamo di capire, in particolare, come si muovono i nemici della vita e della famiglia.

Partiamo dalle cause in cui sono state sollevate le questioni di costituzionalità. La Costituzione stabilisce il principio del “giusto processo” e, come prima regola per assicurarlo, stabilisce: “Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale”.

Mi chi sono le “parti” in quelle cause? A Catania, a Firenze e a Milano le coppie sterili hanno citato in giudizio gli istituti che praticano fecondazione in vitro, che si erano “rifiutati” di praticare la fecondazione eterologa; a sostegno delle coppie sono intervenute varie associazioni ben conosciute per perseguire la liberalizzazione totale delle tecniche (Luca Coscioni, Cercounbimbo, Amica Cicogna, Hera, SOS Infertilità, Menopausa precoce), con ciò dimostrando che si tratta di cause “pilota”, appositamente ideate per sollevare la questione di costituzionalità.

E il “contraddittorio”? Come si sono difese le cliniche citate in giudizio? Lo leggiamo dalle stesse ordinanze: in una il convenuto “sostanzialmente non si era opposto all’accoglimento della domanda”; in un’altra, la clinica “dichiarava la propria disponibilità ad utilizzare l’unica tecnica di PMA indicata per il caso specifico (cioè quella eterologa), a condizione che venisse rimosso l’ostacolo legislativo”; nella terza, la clinica dichiarava “di condividere le argomentazioni del ricorso … e si dichiarava remissiva alle richieste dei ricorrenti”. Questo sarebbe il contraddittorio, la contrapposizione tra due tesi, una delle quali il Giudice dovrebbe preferire? Ma sono tutti d’accordo!

A ben vedere mancano in queste cause due possibili “parti”: il Pubblico Ministero, in primo luogo: ma un Giudice ritiene che non si rientra in nessuna delle ipotesi di intervento “obbligatorio” del P.M. (come se tentare di introdurre tecniche così devastanti per l’istituto familiare fosse azione che non riguarda la collettività …); e, soprattutto, gli embrioni. Già, i futuri figli, quelli che rischiano di non sapere chi è il loro padre o la loro madre, o di conoscere solo due madri o due padri (la fecondazione eterologa serve anche per le coppie omosessuali), o di conoscere una madre e due padri (quello genetico e quello legale) … Loro non hanno voce, benché la legge 40 li individui come “soggetti di diritto” dei quali devono essere difesi i “diritti”. La Corte Costituzionale, supremo garante del “giusto processo”, accetterà di decidere la questione senza sentire la voce di un “curatore” degli embrioni?

Colpisce, comunque, come tre diversi Giudici civili (il giudice civile è il “giudice dei diritti”) non si siano nemmeno posti il problema: la considerazione degli interessi dei futuri (possibili) figli è pari a zero, contano solo i diritti degli adulti?

Ma, forse, non ci si deve stupire; la nostra storia recente ha già conosciuto una causa civile in cui si discuteva del destino di una giovane donna; ella non potè difendersi rispetto a chi chiedeva di poterla uccidere e il tutore che doveva difenderla si associò alla domanda di morte.

Sappiamo come è finita quella causa. Perché una cosa è certa: da un processo ingiusto non possono che derivare decisioni ingiuste.

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