Francescani dell’Immacolata: Il Commissario Volpi liquida il diritto della Chiesa – di Carlo Manetti

di Carlo Manetti

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zzvolpi-francescani-dellimmacolataIl 1° luglio scorso è uscita la seguente «Nota Ufficiale dell’Autorità dell’Istituto», a duplice firma del Segretario Generale, Padre Alfonso Maria Bruno F.I., e del Commissario Apostolico, Padre Fidenzio Volpi O.M.F. Capp., dei Frati Francescani dell’Immacolata:

«In considerazione di alcuni gravi abusi, che hanno nuociuto all’immagine ed alla stessa corretta vita religiosa dell’Istituto, si ricorda ai responsabili di tutte le Case Mariane che l’allontanamento, anche per brevi periodi, dei Religiosi ad esse assegnati può avvenire soltanto previa espressa autorizzazione scritta rilasciata dalla rispettiva Delegazione nazionale se il viaggio avviene nel suo ambito, oppure del Commissario Apostolico nel caso ci si rechi all’estero.

Queste disposizioni si applicano anche ai Reverendi Padri Guardiani e ai Vicari Responsabili.

A costoro è richiesta l’affissione di questa nota nell’albo di ogni Casa Mariana, la sua lettura alla Comunità e la puntuale esecuzione di quanto in essa disposto.

Roma,1 luglio 2014»

Ci sentiamo di sostenere che questa Nota rappresenta un ulteriore passo verso la degiuridizzazione della Chiesa. L’affermazione può apparire grave e sproporzionata, ma cercheremo di dimostrare come il valore del documento in parola vada decisamente oltre le vicende dell’Istituto fondato da Padre Stefano Manelli.

La questione del ruolo del diritto all’interno della Chiesa è uno dei nodi cruciali dello scontro tra la Tradizione cattolica ed il modernismo, anche se è tra i meno apertamente dibattuti. La Chiesa è stata voluta da nostro Signore Gesù Cristo come un societas perfecta, vale a dire una società bastante a se stessa, con, al suo interno, tutto ciò che le necessita. Ecco che il momento giuridico è fondamentale per ogni comunità umana, che, se non è regolata da uno proprio, deve mutuare quello altrui, cessando così di essere societas perfecta, per divenire societas imperfecta, debitrice ad altra società del proprio diritto. Di qui la tradizionale cura della Chiesa nei confronti del proprio diritto interno, con attenzione alle forme ed alle formalità, attenzione che, a prima vista, è anche potuta apparire eccessiva, ma che ha sempre svolto la duplice funzione di salvaguardare l’indipendenza del Corpo Mistico di Cristo, anche nella sua parte umana, e quella di dare maggiore concretezza e forza alla missione salvifica della Sposa di Gesù, poiché tale finalità è sempre stata presente nel diritto canonico come norma “supercostituzionale” diremmo noi oggi, attraverso il principio della salus animarum suprema lex.

Il modernismo ha, invece, tentato di privare la vita della Chiesa dell’aspetto giuridico, considerato inadatto ad accogliere la mutevolezza dell’ispirazione dello Spirito, in nome di un carismatismo, molte volte inespresso, tendente a giustificare o condannare le singole azioni, non in base a criteri di certezza del diritto, ma a seconda della loro adesione o meno alla linea del rinnovamento da esso perseguita, in una sorta di doppia morale leninista in salsa cattolica: quando la norma contraddice l’ansia di novità, essa non deve essere applicata, in quanto contraddice “l’ispirazione dello Spirito”; quando, invece, la medesima norma può aiutare a reprimere la Tradizione, pardon a «modernizzare la Chiesa», colpendo coloro che si oppongono al «vento di novità», allora deve essere applicata con estremo rigore, magari forzandola a ciò che serve.

Il diritto canonico, lungi dall’essere quell’oppressione formalistica di cui favoleggiano i modernisti, è la più concreta garanzia di concreta realizzazione della giustizia nella vita della Chiesa, perché mai una norma ingiusta potrà trovarvi applicazione, se non con un abuso e, quindi, con un crimine, anche sul piano squisitamente giuridico: la norma ingiusta non è mai vera norma, ma sempre azione antigiuridica, perché contraddice il diritto naturale, gerarchicamente sovraordinato alle norme positive (poste dal legislatore). Questo principio, che è valido per tutti gli ordinamenti giuridici, anche per quelli che lo negano, nel diritto canonico è formalizzato in modo esplicito.

Ecco che l’eliminazione della giuridicità e la sua sostituzione con il carismatismo e la politicizzazione ideologica dell’agire, lungi dall’aprire spazi di libertà, consente i più clamorosi abusi.

E la Nota da cui siamo partiti ne è un clamoroso esempio. Le Costituzioni dei Francescani dell’Immacolata, al n. 70, recitano:

«I frati devono abitare nella propria casa religiosa osservando la vita comune e non possono assentarsene senza licenza del Padre guardiano. Se poi si tratta di un’assenza prolungata [per più mesi], il Ministro generale, con il consenso del suo Consiglio e per giusta causa, può concedere ad un frate di vivere fuori della casa dell’Istituto, ma per non più di un anno, a meno che ciò non sia per motivi di salute, di studio o di apostolato da svolgere a nome dell’Istituto (cf. can 665 § 1). Per un periodo più lungo è necessario l’indulto della Santa Sede».

Secondo il Galateo interno, poi, solo per andare all’estero si deve chiedere il permesso al Delegato nazionale (che funge da Provinciale).

Qual è la logica del combinato disposto delle Costituzioni e del Galateo interno? La validità delle motivazioni per cui un frate può lasciare la sua residenza abituale è decisa dall’autorità più vicina o, per essere più precisi, dall’autorità dal cui ambito il frate stesso esce: se lascia la casa e, quindi, esce dall’autorità del Padre guardiano, sarà quest’ultimo a dare il permesso; se deve andare all’estero e, dunque, sottrarsi all’autorità del Delegato nazionale, sarà questi ad autorizzarlo. La logica è così semplice da apparire banale: chi meglio della persona che ha autorità su un determinato ambito può mettere in relazione le esigenze del singolo frate con quelle dell’ambito da lui governato? Con l’ulteriore vantaggio che a decidere è chi è più vicino alla concreta situazione personale (del frate) e collettiva.

Che cosa dice, invece, la Nota: per gli spostamenti all’interno dello Stato, decide la Delegazione nazionale e, per quelli all’estero, addirittura il Commissario Apostolico.

Per il diritto canonico (le Costituzioni) il frate è una risorsa, un bene, una grazia di Dio, di cui può decidere di privarsi il responsabile dell’ambito che se ne priva. Per l’abuso (di seguito dimostreremo che la Nota è una violazione giuridica travestita da norma), invece, la presenza del frate in un determinato ambito è un pericolo, che può decidere di correre il responsabile dell’ambito in cui il frate diviene presente. Il diritto parte dalla fiducia nel soggetto, fino a prova contraria; l’abuso totalitario ed antigiuridico, invece, parte dalla sfiducia sistematica, contro la quale, addirittura, la prova contraria diviene, de facto, impossibile.

Il diritto è tutela delle persone, mentre la sua esautorazione è libertà di arbitrio per il detentore del potere, che non si vede più limitato, nel suo agire, dalla norma.

Più nello specifico, il Commissario può andare oltre le Costituzioni? Può violarle? Può modificarle? No, perché il Commissario è un Superiore generale pro tempore. E, se il Superiore generale potesse modificare a suo piacimento le Costituzioni, queste non avrebbero più alcun valore e si ridurrebbe la vita dell’Ordine alla pura soggezione all’arbitrio del Superiore. Altro che l’autoreferenzialità imputata a Padre Manelli!

Si potrebbe dire che l’autorità del Papa è superiore a quella delle Costituzioni e che, quindi, visto che Padre Volpi gode della fiducia del Pontefice, l’autorità del Santo Padre copre gli atti del Commissario. Ma questo è falso.

Non è l’autorità del Papa ad essere superiore a quella delle Costituzioni, ma sono gli atti papali ad essere superiori alle Costituzioni. È diverso, perché, indipendentemente dal fatto che la persona del Pontefice sia al corrente ed anche approvi l’operato di un suo subalterno (nel caso di specie del Commissario), gli atti di costui non saranno mai atti papali e, quindi, non potranno mai oltrepassare, violare o mutare le Costituzioni: se il Capo visibile della Chiesa lo vuole fare, è obbligato a farlo lui, con un atto proprio.

Si dirà che si tratta di formalismi. No! Si tratta delle più elementari norme di garanzia contro gli abusi. Le Costituzioni sono la codificazione scritta della vita dei membri di un Ordine religioso: violarle significa violare la loro vita, mutarle significa mutare la loro vita. È giusto che, se il Papa vuole farlo, sia costretto a farlo di persona, assumendosene tutta la responsabilità e che non possa essere lasciato questo potere a qualcuno che, almeno sul piano teorico, possa poi essere sconfessato domani dalla Santa Sede.

Come si vede, questa Nota non è solo una violazione del diritto, ma è una violazione palese; e questo essere palese (verrebbe quasi da dire ostentata) la rende un vero e proprio attentato a tutto l’ordinamento giuridico: è come se il Commissario dicesse: «Il diritto canonico non lo permette, ma la mia missione è superiore all’ordinamento giuridico, perché io godo della fiducia del Papa e, quindi, faccio ciò che ritengo opportuno, indipendentemente dalla legge».

Ancora una volta (e temiamo che non sarà l’ultima) la vicenda dei Francescani dell’Immacolata è fedele cartina di tornasole del grado di profondità raggiunto dalla crisi della Chiesa, crisi di cui l’eclissi del diritto è parte integrante tutt’altro che secondaria.

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fonte: Corrispondenza Romana

5 commenti su “Francescani dell’Immacolata: Il Commissario Volpi liquida il diritto della Chiesa – di Carlo Manetti”

  1. E lo spregio del Diritto Canonico, da parte del Modenismo, si coniuga coerentemente con lo spregio del Diritto Civile (Jus), il quale a sua volta è legato a doppio filo con il Diritto Naturale (il Decalogo, che sarebbe di per sé attingibile e formulabile dalla ragione umana senza l’ausilio della Grazia, ma in pratica non lo è né lo è stato).
    Questa è la vera questione della “Romanitas”: la Provvidenza aveva preparato Roma come sede del Papa non solo in quanto sede di coordinamento funzionale dell’Impero, ma soprattutto in quanto patria del Diritto: quel Diritto Romano, che tuttora è fondamento delle legislazioni

  2. Ques’abuso di autorità dimostra superbia, sete di potere e mancanza di carità.
    I frati dovrebbero disobbedire in massa a questa illegittima «Nota Ufficiale dell’Autorità dell’Istituto», se il Papa vuole convalidarla, che si esponga di persona, assumendosene poi tutte le responsabilità!
    L’odio ideologico verso coloro che hanno osato confutare Rhaner è impressionante!

  3. Pensavo che il colpo di stato potesse essere solamente ” laico “, invece ho scoperto che può essere perpetrato anche in sede religiosa . Una vergogna . Ma questi che ora cantano e ballano e credono di aver cancellato il Santo Ordine di Padre Manelli e Padre Pelletieri , un giorno piangeranno . Che davanti a Dio tutto si paga , e nulla a Lui sfugge .

  4. Annarosa Berselli

    Spero che il Signore, che scruta i cuori, accolga il sacrificio dei frati perseguitati,
    e lo tramuti in tanto Purgatorio in meno!

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