IL DOVERE FISCALE SECONDO LA DOTTRINA CATTOLICA – di Samuele Cecotti

Ringraziamo la Direzione della Rivista INSTAURARE OMNIA IN CHRISTO che ci ha autorizzato a pubblicare questo articolo, di grande chiarezza e attualità.

 

di Samuele Cecotti


equit

 

Tra il panico ingenerato dalla indomabile crisi finanziaria mondiale e il disordine di una UE incapace di articolare una qualsivoglia politica economica, si fa un gran parlare dell’evasione/elusione fiscale come d’una gravissima immoralità. Il dibattito politico/giornalistico quotidiano ridonda di demagogici proclami contro la piaga dell’evasione/elusione fiscale in una strana unanimità retorica, dal migliorista Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica, al cardinal Angelo Bagnasco, presidente della CEI, passando per la variegata accolta di ministri, parlamentari e capi partito. Da qualche tempo uno spot pubblicitario  governativo  in onda sulle reti televisive nazionali, voluto dal Governo Berlusconi e mantenuto dal Governo Monti (Esecutivo autore di norme fiscali inique e di un ancor più iniquo controllo dello Stato sulla vita economica dei cittadini tale da confermare e peggiorare quel regime da tempo dominante configurantesi come Stato di polizia tributaria) , colloca l’intera classe politica nazionale nel novero di quanti usano demagogicamente l’immagine stereotipa dell’evasore parassita della società.

Anche tra i cattolici democratici, solitamente generosi e benevoli verso ogni devianza morale, non si invoca mai pietà per gli evasori/elusori, rei di anteporre i diritti della proprietà privata alla progressiva e “provvidenziale” azione redistributiva dello Stato-Provvidenza. Fu il professor Romano Prodi, durante il suo ultimo governo, a rimproverare i confessori per la scarsa attenzione prestata in sede di foro interno al “peccato” di evasione fiscale. Al “cattolico adulto” Prodi rispose mons. Velasio  De Paolis, allora Segretario del Supremo  Tribunale della Segnatura  Apostolica  e oggi cardinale Delegato Pontificio per la Congregazione dei Legionari di Cristo e già Presidente della Prefettura  degli Affari Economici della Santa Sede: “il Legislatore ha il diritto di imporre le tasse, il cittadino ha il dovere di pagarle, ma il governo deve usare bene quei soldi: se li usa male o se la tassazione è eccessiva, viene a mancare il presupposto”.

Autorevolmente  il canonista De Paolis ci ricorda come il diritto dello Stato all’imposizione fiscale non sia assoluto ma relativo ad un ordine morale oggettivo (1) e relativo, di conseguenza, è il dovere fiscale dei cittadini.

Troppo spesso si sente equiparare l’evasione/elusione fiscale al furto anche da autorevoli fonti cattoliche (2), lasciando così intendere una concezione statalista/collettivista della proprietà, per la quale lo Stato/la collettività vanterebbe un diritto reale superiore  sui beni privati, quando, invece, il Magistero ha sempre presentato il dovere fiscale come un dovere di pietas legato al IV Comandamento  e non al VII, ovvero  ad un dovere di giustizia legale e non di giustizia commutativa (3). Il che significa che il non pagare le imposte/ tasse pretese dal Fisco non è furto ma, piuttosto, una violazione del dovere morale/giuridico di obbedienza all’autorità e di cooperazione al bene comune.

A dire il vero, la teoria dell’evasione/elusione fiscale come furto sembrerebbe trovare una labile conferma nel Magistero di Benedetto XVI (4) e in un generale recente orientamento della Chiesa docente per un’idea di fiscalità orientata allo Stato Sociale (5). Mancando, però, puntuale pronunciamento del Magistero al riguardo, converrà attenersi  alla Dottrina di sempre (6), tanto più che le recenti novità proposte dalla riflessione moralistica  sulla Dottrina sociale troppo spesso si presentano come cedimenti della Dottrina cattolica alla socialdemocrazia e/o al paradigma liberaldemocratico di Welfare State.

Ribadito, quindi, il  dovere fiscale come dovere di giustizia  legale, si può esaminare con perizia di dottrina la natura della violazione di questo dovere, i modi, i casi, le attenuanti e le giustificazioni.

Perché di violazione del dovere fiscale si possa parlare è necessario che l’omissione compiuta sia illegittima ovvero che la pretesa fiscale sia legittima in quanto la norma positiva che la determina è conforme al diritto naturale. Non tutte le evasioni fiscali, ovvero la violazione di norme positive (fiscali), sono immorali, ma solo quelle che frodano giuste imposte/tasse (7). È la legittimità dell’imposta/tassa a rendere obbligante l’onere fiscale.

L’autorità pubblica non ha, sulla quota di beni privati pretesa dal Fisco, un diritto analogo a quello del proprietario: “lo Stato, infatti, non ha diritti diretti ed immediati sui beni dei suoi sudditi, che ne sono i soli proprietari; ha sui loro beni solo un diritto indiretto e mediato, che gli dà il potere d’esigere dai loro proprietari che ne cedano una frazione per sovvenire ai bisogni della cosa pubblica” (8).

È “la stessa legge naturale, che costringe l’uomo a vivere in società, [che] gli crea il dovere di portare alla società i mezzi senza i quali questa non potrebbe attuare il compito che le è proprio” (9) ma solo e soltanto rispetto ai compiti propri della comunità politica: “lo Stato validamente esige da tutti i suoi sudditi i fondi che gli permettano di adempiere la sua missione sociale; fuori di questo scopo, le sue richieste sono puramente arbitrarie e non potrebbero esigere il rispetto dei suoi subordinati. Una legge ingiusta è priva di ogni forza obbligatoria” (10).

Quali sono questi compiti? Per la dottrina classico-cristiana consistono unicamente nell’assicurare  la difesa esterna e la pace interna, ovvero si riducono ad “amministrazione, giustizia e difesa e soltanto [a] quello” (11).

Non basta cioè la volontà dell’autorità perché una norma (tanto meno fiscale) sia obbligante, occorre che la volontà imperativa dell’autorità sia legittima ovvero non comandi nulla di immorale e si attenga entro i propri limiti, ai propri fini naturali per i quali ha ragione d’essere.

Il beato martire Severino Boezio (12), ad esempio, chiama “saccheggio” i  pubblici balzelli (perfettamente legali) imposti  dall’autorità ostrogota di  Ravenna. L’espressione “saccheggio” usata da Boezio impone una ulteriore considerazione: se l’evasione fiscale non è furto, in quanto l’autorità pubblica non ha diritti diretti ed immediati sui beni privati pretesi dal Fisco, ma, bensì, su quegli stessi beni sono i proprietari ad avere diritti diretti ed immediati, nel caso di imposte ingiuste riscosse dal Fisco, lo Stato non si macchierebbe di furto ai danni dei propri sudditi o, meglio, di rapina? Di furto nei confronti dei cittadini soggetti a prelievo fiscale alla fonte (es. lavoratori  dipendenti), di rapina nei confronti dei cittadini costretti, sotto minaccia di sanzione, a consegnare al Fisco proprie sostanze.

Senza aderire al liberalismo di Benjamin Constant de Rebecque possiamo, nel caso, fare nostre le sue parole circa le imposte ingiuste da giudicarsi “un furto che la forza dello Stato non rende più legittimo di ogni altro atto della medesima natura. È un furto tanto più odioso in quanto si effettua con tutte le solennità della legge.  È un furto tanto più vile in quanto è perpetrato dall’autorità in armi contro l’individuo disarmato” (da Principi di politica, 1806). Parole analoghe le scrisse nel 1943 Carlo Francesco D’Agostino trattando della proprietà privata: “lo Stato che ci metta le mani sopra, all’infuori di quello che sia la giusta corresponsione  dei servizi che rende (e dei soli servigi indispensabili al bene comune), è semplicemente un ladro ed un violento” (13).

Le imposte illegittime perché finalizzate a finanziare non le funzioni naturali della comunità politica, ma altro, non obbligano e la loro evasione è legittima perché tali imposte costituiscono un abuso da parte dell’autorità. Le imposte, invece, illegittime perché moralmente cattive (es. pretese per finanziare pratiche immorali o perché pretese per ragioni e secondo criteri riconducibili a dottrine contrarie al diritto naturale e/o alla Verità cattolica) non solo possono, ma devono, se ve ne è la possibilità, essere evase come resistenza occulta al male operato dallo Stato. Nel caso italiano, ad esempio, il fatto che il Servizio  Sanitario  Nazionale  fornisca a suo carico prestazioni “sanitarie” quale l’interruzione  volontaria di  gravidanza, la fecondazione in vitro, etc. costituisce valido argomento a sostegno del dovere morale di resistere (anche fiscalmente) a simili delitti compiuti dallo Stato.

La pretesa poi degli Stati moderni di finanziare, con le imposte, servizi pubblici non riconducibili alle funzioni proprie della comunità  politica  (es. trasporti,  ospedali, scuola, etc.), servizi che, qualora lo Stato liberamente ritenesse di erogarli in proprio, dovrebbero,  invece, finanziarsi con il corrispettivo di tariffe, solleva non poche perplessità circa la sua legittimità. Quando poi si dà il caso, come in Italia ad esempio con la scuola, che lo Stato violi la giustizia distributiva, oltre che il diritto/ dovere naturale dei genitori all’educazione dei figli, imponendo la scuola di Stato a spese dei contribuenti e costringendo, così, le famiglie cattoliche a pagare due volte la scuola dei propri figli (con le imposte e con le rette scolastiche per far studiare i figli nelle scuole confessionali), l’evasione fiscale diviene assolutamente legittima come compensazione occulta.

Se poi trattiamo del Welfare  State, ovvero della assunzione a proprio carico, da parte dello Stato, di oneri di spesa per interventi di natura mutualistica, assicurativa e “caritatevole”, ma anche di vera e propria ridistribuzione della ricchezza in spregio della giustizia commutativa  che ha determinato i titoli legittimi di proprietà, ai quali lo Stato fa fronte attraverso la leva fiscale, il giudizio di illegittimità è evidente (14).

Per tutte queste ragioni, si può riconoscere come in Italia e nelle moderne liberal-democrazie, l’evasione fiscale sia in larghissima parte giustificata e, in molti casi, addirittura, moralmente doverosa. E questo in ragione d’un giudizio sulla conformità delle pretese impositive al diritto naturale, niente a che vedere con gli argomenti liberali-liberisti che assolutizzano il diritto di proprietà o demoliberali del No taxation without rapresentation che, coerentemente sviluppati, non possono che portare, nei sistemi democratici, a riconoscere come legittime tutte le imposte pretese perché volute dai rappresentanti, democraticamente eletti, del popolo.

Lo Stato avanza legittime pretese fiscali sui beni privati in ragione della propria autorità ordinata al fine naturale della comunità politica, a prescindere dalla forma di governo e dalla natura rappresentativa o meno dell’organo legislativo. Se l’imposta è legittima lo Stato ha il diritto di pretenderla, indipendentemente  dal volere dei sudditi o dei loro rappresentanti, anche coercitivamente ma, se l’imposta è illegittima, non c’è volontà maggioritaria dei sudditi che la possa rendere obbligante. Infatti, anche nel caso in cui i beni privati sui quali lo Stato avanza le proprie pretese fiscali fossero della collettività, la volontà maggioritaria (della collettività) potrebbe disporre di quei beni, ad es., facendone dono allo Stato; tuttavia non potrebbe rendere obbligante una norma fiscale illegittima  neppure rispetto a se stessa. Se, però, i beni privati sui quali lo Stato avanza le proprie pretese fiscali non sono della collettività ma di diversi proprietari privati, la volontà maggioritaria (della collettività) non ha titolo alcuno per disporre di beni non propri. Ogni singolo proprietario è l’unico soggetto ad avere diritti diretti ed immediati sul proprio bene; lo Stato ne ha indiretti e mediati; la collettività non ne ha né diretti ed immediati, né indiretti e mediati sicché la volontà della maggioranza, in questo caso, oltre a non poter legittimare una norma fiscale ingiusta, non può neppure disporre dei beni privati in forma di donazione. Una imposta ingiusta, anche se voluta dalla maggioranza del popolo (dalla  maggioranza dei suoi rappresentanti), resta pur sempre un furto/rapina ai danni dei legittimi proprietari.

Monsignor De Paolis, giustamente, parla anche di “tassazione  eccessiva” (15) come di una tassazione che può essere legittimamente  evasa. A questo riguardo va fatta una precisazione:  l’eccessività della pressione fiscale non è definibile in senso assoluto ma sempre relativo. Ad esempio, una tassazione smisuratamente alta e, dunque, eccessiva in una condizione ordinaria, può divenire necessaria e, quindi, legittima in una condizione straordinaria come una crisi delle finanze pubbliche o una guerra. In questo caso “la legge, per dura che sia, non è per questo meno giusta ed obbligatoria, giacché salus populi suprema lex esto!” (16).

Cadono, invece, sempre nella nozione di “tassazione eccessiva”, nel senso di illegittimamente eccessiva (17), quei sistemi di finanza pubblica i quali, attraverso le imposte e la redistribuzione dei proventi delle stesse, disprezzando i diritti della proprietà legittimamente  acquistata, intendono  mutare le ineguaglianze di ricchezza dovute ad una economia conforme alla commutativa.  Così facendo, lo Stato perverte il concetto di giustizia distributiva sino a farne il controcanto della commutativa secondo una logica apertamente  o larvatamente socialdemocratica.

Di fronte ad un simile sistema fiscale socialdemocratico che pretende violare, così  pesantemente, il diritto naturale di proprietà, “chi si meraviglierà di vedere il pubblico contribuente, perseguitato da siffatte ingiuste vessazioni, mettere tutto in opera per sottrarre ad una politica fiscale del tutto arbitraria, quel poco di fortuna ch’è riuscito ad assicurarsi col suo assiduo lavoro, o mediante penosi risparmi?” (18).

Come si vede il  giudizio cattolico sull’evasione/elusione  fiscale è tutt’altro che riconducibile a quel legalismo fiscale che anche molti cattolici, come il presidente Prodi, confondono con la moralità. Tanto più che in realtà statuali come quelle delle moderne democrazie europee è assai arduo riconoscerne  complessivamente legittimo il sistema fiscale.

Peraltro, anche rispetto alle imposte legittime, la dottrina cattolica è tutt’altro che propensa a condannarne senz’appello l’evasione/elusione. Le norme positive fiscali legittime obbligano in coscienza o, piuttosto, sono leges moere penalis?

Indubbiamente non è in sé lecito frodare le giuste imposte; tuttavia la dottrina è propensa a non ritenere pacificamente la totalità delle norme fiscali (legittime) come obbliganti in coscienza, tanto più che nei moderni Stati laici l’autorità temporale ha rinunciato alle sanzioni soprannaturali: “in quegli Stati, nei quali il legislatore rinunzia a una sanzione soprannaturale delle leggi sulle imposte […], tali leggi obbligano soltanto a subire la pena eventualmente inflitta” (19).

Dove l’autorità ha rinunciato  al suo potere di vincolare le coscienze limitandosi a promulgare leggi meramente penali, il suddito non è, tuttavia, sciolto dal vincolo morale di ottemperare alla giustizia legale naturale. Così, in campo fiscale, non saranno le leggi positive (moere poenalis) di per sé a obbligare in coscienza, ma il diritto naturale che impone di collaborare con l’autorità nel perseguimento del bene comune. È dovere morale/giuridico  di diritto naturale contribuire al funzionamento dello Stato e una modalità ordinaria per tale collaborazione è la contribuzione fiscale.

Tuttavia il principio di diritto naturale compreso nel IV Comandamento  non fa obbligo di versare questa o quell’imposta e, neppure, di versare imposte. Fa obbligo di collaborare con l’autorità politica nel perseguimento del bene comune così che si ha pieno rispetto di questo dovere anche nel caso si commetta evasione/elusione delle imposte legittime, purché tale evasione/elusione sia bilanciata da un corrispettivo servizio alla comunità politica (20).

C’è poi da dire che il dovere fiscale, essendo di giustizia legale, cede di fronte ad un dovere di giustizia commutativa, per cui, ad es., l’imprenditore che si trovasse nella necessità di decidere se pagare gli stipendi ai propri dipendenti, ma anche estinguere un debito o pagare un fornitore, o versare le imposte, sarebbe tenuto in coscienza ad adempiere ai propri doveri verso lavoratori, creditori e fornitori anche a costo di evadere le imposte.

Lecita è poi l’evasione/elusione motivata da grave incommodum come, ad es., il benessere  della propria famiglia minacciato dalle pretese del Fisco. Infatti non commetterebbe colpa chi evadesse le imposte per adempiere ai propri doveri familiari altrimenti impediti. Così come è legittimato a evadere le imposte il contribuente che, visto il generale abuso fiscale, “se si conservasse rigorosamente rispettoso dei suoi doveri fiscali, sarebbe infallibilmente condannato a soccombere sotto i colpi dei suoi concorrenti usi a frodare il fisco su larga scala” (21). Tutto ciò, però, solo “per i casi nei quali l’adempimento totale del dovere fiscale comprometterebbe veramente la vita di un’impresa o di una famiglia” (22).

La millenaria  sapienza  morale della Chiesa deve guidare i confessori nel loro difficile ufficio di giudici in foro interno anche riguardo al tema dei doveri fiscali, tema delicato e dalla ricca casistica, senza subire le sollecitazioni d’un moralismo legalistico statalista come quello di certi “cattolici adulti” che di cristiano ha poco o nulla!

 


NOTE

 

1 Cfr. PIO XI, Lett. Enc. Divini Redemptoris: AAS 29 (1936) 103-104; GIOVANNI XIII, Lett. Enc. Mater et magistra: AAS 53 (1961) 433-434,  438; CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Cost. past. Gaudium et spes, 30: AAS 58 (1966) 1049-1050.

2 “l’evasione fiscale è un furto” (G. SALVINI S.I., Sistema  fi- scale ed etica, in <<La Civiltà Cattolica>>, n. 3738, anno 157, 18 marzo 2006, p. 571); l’Arcivescovo di Udine mons. Andrea Bruno Mazzocato intervistato da Federica Barella: “Evadere le tasse significa rubare. NON RUBARE è uno dei 10 comanda- menti. Chi non versa le tasse si trattiene qualcosa che in realtà non è suo” (F. BARELLA, “Immobili della Chiesa ai nuovi po- veri”. Intervista con l’Arcivescovo Mazzocato, in Messaggero Veneto, 24 dicembre 2011, p. 21).

3 Cfr. Catechismo  Romano (Tridentino), 323; CCC, 2234;  Compendio CCC, 464.

4 Cfr. Compendio CCC, 508, sulla linea di CCC, 2409.

5 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio  della Dottrina sociale della Chiesa, 355.

6 Una buona sintesi si ha in E. JONE O.F.M. Cap., Compendio di teologia morale, 208; 338; 358; 362, Marietti, Roma 1952, pp. 155-156; 271; 286; 290; A. MULLER S.I., La morale degli affari, Ed. della Civiltà Cattolica, Roma 1951, pp. 195-212.

7 È lo stesso Concilio Ecumenico Vaticano II a vincolare il dovere fiscale parlando di “giuste imposte” (GS, 30).

8 A. MULLER S.I., op. cit., p. 195.

9 Ivi, p. 202.

10 Ivi, p. 207; Carlo Francesco D’Agostino ritiene “illecito im- porre tributi fiscali per servizi che non siano di sicura necessità generale” (C. F. D’AGOSTINO, Sia santificato il Tuo Nome venga il Regno Tuo sia fatta la Tua Volontà, Osnago, Editrice L’Alleanza Italiana, 1995, p.4).

11 G. SALVINI S.I., art. cit., p. 563.

12 Cfr. BOEZIO, Cons. I, 4, 11.

13 C. F. D’AGOSTINO, La Democrazia Cristiana: ecco il nemi- co!, Editrice L’Alleanza Italiana, XV edizione,  Osnago  1991, p. 9.

14 “voler limitare il diritto del singolo al possesso del frutto del proprio lavoro e del proprio spirito di sacrificio nel risparmiare e nell’accumulare dei beni, è un voler intromettere un misero giudizio umano nei segreti dei decreti divini.  […] voler limitare […] il possesso, quindi, ed il libero onesto uso della proprietà in chi da Dio la abbia avuta in dono, è un voler sopraffare con la presunta sapienza umana i disegni provvidenziali di Dio” (C. F. D’AGOSTINO, La Democrazia Cristiana: ecco il nemico!, cit., p. 9).

15 “lo Stato deve guardarsi dallo scoraggiare la buona volon- tà dei cittadini onesti, coll’imporre loro contributi eccessivi che finirebbero col soffocare nei contribuenti ogni spirito d’iniziativa e rivestirebbero tutto l’aspetto di una spoliazione iniqua” (A. MULLER S.I., op. cit., p. 207).

16 A. MULLER S.I., op. cit., p. 207.

17 “I bisogni finanziari di ogni nazione, grande o piccola, sono formidabilmente aumentati, per colpa, non solo delle tensioni o complicazioni internazionali, ma anche soprattutto, forse, della smisurata estensione dell’attività dello Stato; attività, la quale, dettata troppo spesso da ideologie false o malsane, fa della politica finanziaria, e in modo particolare della politica fiscale, uno strumento al servizio di preoccupazioni di ordine totalmen- te diverso. […] Ecco perché rivolgendosi a coloro che hanno qualche parte di responsabilità nel maneggio delle questio- ni di finanza pubblica, [la Chiesa] li scongiura: in nome della coscienza umana, non rovinate dall’alto la morale! Astenete- vi da provvedimenti che […] urtano e feriscono nel popolo il sentimento del giusto e dell’ingiusto, o ne pospongono la forza vitale, la legittima ambizione di cogliere il frutto del proprio la- voro, la sollecitudine della famiglia; considerazioni queste, che meritano di occupare il primo posto, non l’ultimo, nella mente del legislatore” (PIO XII, Allocuzione  ai membri  del Congresso dell’Istituto Internazionale delle Finanze pubbliche, 2 ottobre 1948, in <<L’Osservatore Romano>>, 3 ottobre 1948).

18 A. MULLER S.I., op. cit., pp. 207-208.

19 E. JONE O.F.M. Cap., op. cit., 208, p. 155.

20 L’esempio classico è quello dei nobili, i quali ebbero il privilegio dell’immunità fiscale perché il loro ceto serviva altri- menti la comunità politica. Oggi si potrebbe fare il caso di quei cittadini che servono gratuitamente la comunità in armi o, ad es., come volontari della Protezione Civile, infermiere volontarie della Croce Rossa, etc.

21 A. MULLER S.I., op. cit., p. 206.

22 Ibidem.

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