Ogni ordinamento giuridico, ovviamente, è figlio del proprio tempo e quindi del sistema di potere politico che lo ha generato. Di questo, nella peggiore delle ipotesi, diventa esso stesso uno strumento di dominio. Nella migliore, assume la funzione che gli è propria, di assicurare a una comunità organizzata una esistenza razionalmente ordinata e pacifica. È il caso in cui il sistema normativo, grazie a una qualche fortunata congiuntura culturale, sussiste in relativa autonomia rispetto al potere politico e riesce a sopravvivere al di là degli eventuali condizionamenti ideologici.
Questo è stato dall’inizio il caso del Codice penale ancora vigente in Italia. Un codice che, pur varato in una temperie politica fortemente caratterizzata dalla propria matrice ideologica, e da un “anomalo” sistema di potere, deve ancora a una consolidata tradizione giuridica, alla raffinata formazione scientifica (anche i sistemi giuridici nell’era moderna hanno assunto forma scientifica) e alla solida base culturale dei suoi estensori, la capacità di sopravvivere ai radicali mutamenti del regime politico e degli assetti costituzionali, senza la necessità di altrettanti radicali mutamenti e di vistosi adeguamenti alle trasformazioni strutturali dello stato e della società.
Nel nostro sistema penale erano già confluite e avevano trovato spesso ragionevole contemperamento le diverse scuole di pensiero scaturite dal fermento filosofico che ha attraversato due secoli di storia. Da quella dialettica si era sviluppata, per la prima volta, una vera e propria scienza del diritto penale.
Il legislatore del 41, che aveva già alle spalle tutta una tradizione giuridica e l’esempio offerto dentro e fuori dall’Italia di variegate esperienze legislative, ha sentito l’esigenza di contemperare la concezione retributiva della pena e del principio di responsabilità sullo sfondo di una visione liberale e cristiana insieme, con quella che fa perno sulla pericolosità del soggetto delinquente e quindi sulla la necessità della prevenzione ai fini di difesa sociale. Ne è risultato un sistema, di certo non privo di difetti, ma solidamente strutturato nel suo tessuto razionale e assiologico, da potere reggere al trascorrere di tante vicende politiche.
Queste osservazioni non sono fini a se stesse. Tornano a proposito ogni volta che si sente aleggiare l’idea di un necessario “aggiornamento” della legge penale per supposte nuove esigenze politico sociali, di fronte alla pretestuosità e irragionevolezza dei motivi addotti a sostegno di questa o quella riforma. La preoccupazione per la tenuta e la sorte di un intero sistema normativo, e per la sua base valoriale si fa doverosa. Basti pensare al vulnus inflitto a questo sistema dalla modifica dell’articolo 580 c.p., e dalla obliterazione del presupposto etico su cui si fonda la punizione dell’aiuto al suicidio: la sacralità della vita quale bene giuridico fondamentale di qualunque ordinamento giuridico degno di questo nome.
D’altra parte, la preoccupazione per ogni riforma del Codice penale è giustificata anche dalle oggettive carenze culturali che affliggono la intera classe politica, indipendentemente dal colore della bandiera sventolata, carenze esibite proprio in tutti quei campi nei quali una solida formazione culturale e una seria coscienza morale appaiono come elementi imprescindibili.
In questo panorama si colloca a buon diritto l’ultima trovata di un governo del quale non si sa se sia più deprecabile l’inerzia o l’attivismo. La trovata sta nella proposta di modificare la norma che prevede l’accertamento caso per caso da parte del giudice penale della capacità di intendere e di volere del minore che abbia commesso un reato e abbia un’età compresa tra i quattordici e i diciotto anni. Posto che soltanto a partire dai diciotto anni la capacità è presunta per tutti fino a prova contraria, si tratterebbe dunque di anticipare tale presunzione al quattordicesimo anno di età.
L’obbligo per il giudice di accertare il grado di capacità del minore è stato previsto evidentemente per l’esigenza etica di prendere in considerazione anche tutte quelle condizioni particolari socioeconomiche capaci di influenzare negativamente sulla crescita e su una maturazione equilibrata del soggetto, sulla sua capacità di discernimento e quindi anche sulla formazione di una sua adeguata coscienza morale.
Del resto, quanto determinante sia l’educazione per la crescita spirituale e intellettiva degli individui nonché per una corretta formazione della personalità, è cosa tanto risaputa che non ha bisogno di essere dimostrata. Di qui la necessità sentita dal legislatore penale di non legare il requisito della capacità di intendere e di volere, che è presupposto ineludibile per la applicazione della sanzione, a un criterio astratto avulso dalla realtà concreta del soggetto in esame. Né occorre osservare come una norma che imponga al giudice un accertamento in concreto della capacità di intendere e di volere del minore, sia espressione di uno stadio evoluto del diritto e della società.
Ma deve trattarsi di normativa troppo evoluta perché il suo significato possa essere compreso da una classe politica incapace di coglierne la ratio legis. Compreso il fatto che affidare al giudice l’accertamento in concreto della capacità di intendere e di volere dell’imputato significa anche sollevare quest’ultimo da un onere difensivo che potrebbe non essere in grado di sostenere.
Tuttavia, le decisioni governative non vengono prese a caso, ma rispondono a ponderate ragioni, le quali sono state ben esplicitate non senza il dovuto compiacimento proprio dalla signora che si trova a capo dell’esecutivo. Infatti, si tratta di porre rimedio, nella logica governativa, al dilagare della criminalità giovanile attraverso ogni mezzo capace di scoraggiare il fenomeno anche attraverso un inasprimento normativo come questo che, però, ha la stessa capacità dissuasiva esercitata sui bravi e sull’arroganza dei loro signorotti dalle famose gride del racconto manzoniano.
Dunque, la riforma auspicata dovrebbe servire a contrastare efficacemente con i suoi effetti arcigni proprio la piaga della delinquenza minorile che si è fatta marea montante e ormai quasi invincibile. Sicché quello che è fenomeno di degrado etico, morale e sociale, figlio del dissolvimento famigliare, delle trasformazioni socioeconomiche, delle carenze educative pubbliche e private, delle distorsioni ideologiche, della pornografia sessuale e bellicista promosse mediaticamente, dovrebbe essere curato chiudendo per legge anche ogni possibile via di uscita ad un individuo cui viene assegnato per legge un destino manifesto.
È evidente, infatti, che incatenare ogni minore indiscriminatamente a una presunzione di piena capacità e quindi di punibilità altrettanto indiscriminata, equivale a mortificare di fatto anche la sua possibilità di recupero e rieducazione. Significa restringere lo spazio della speranza individuale per una vita buona inserita nella normalità. Quasi che gli ineffabili ideatori di cotanta riforma abbiano misurato tale proposta normativa sulla esperienza personale, di una maturazione morale e culturale raggiunta definitivamente e “en souplesse” già al compimento del quattordicesimo anno di età. Cosa di cui non ci è dato dubitare.
D’altra parte, anche le conseguenze sul piano tecnico non sono prese per nulla in considerazione. Basti pensare alla evidente inversione dell’onere della prova e alle sue evidenti conseguenze sul piano processuale e sociale. Infatti, una volta presunto capace, sarà il minore, quindi chi ne ha la rappresentanza, a dover trovare consulenti in grado di dimostrare quella relativa incapacità che determina e condiziona la eliminazione delle sanzioni previste o il loro adeguamento alla situazione particolare. E se ipotizziamo, come è lecito ipotizzare, che spesso la delinquenza minorile trovi il proprio terreno di coltura in disagiate condizioni ambientali oltreché in carenze educative e scolastiche, anche le stesse possibilità difensive vengono compromesse all’origine se non addirittura neutralizzate. Ma di questo non si preoccupano i nostri pensosi governanti.
Un noto giurista osservava, forse riflettendo con mestizia sulla precarietà delle proprie elaborazioni teoriche, come una sola parola del legislatore possa mandare al macero una intera biblioteca giuridica. Ma il problema sta ora negli effetti che quella parola nuova genera in termini di regressione della civiltà giuridica.
Insomma, man mano che interventi più o meno cervellotici, più o meno pericolosi per il nostro ordinamento penale, si intensificano, l’opposizione di chiunque abbia a cuore la tenuta di un intero sistema giuridico diventa doverosa. Occorre intensificare ogni sforzo per arginare una deriva irresponsabile quanto pericolosa.


