IL “REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI”. PASTICCIO GIURIDICO E IPOCRISIA – di Gianfranco Amato

di Gianfranco Amato

fonte: Cultura Cattolica

 

domenica 8 luglio 2012


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Ancora qualche considerazione squisitamente “laica” sulla vicenda del registro delle unioni civili la cui adozione verrà votata al prossimo Consiglio comunale di Varese il 12 luglio 2012.

Ferma restando l’assoluta inefficacia dal punto di vista giuridico (il nostro ordinamento non riconosce le convivenze di fatto), l’iniziativa di istituire il registro delle unioni civili si fonda sempre su un assunto errato.

Si sostiene, infatti, che ai conviventi sarebbero negati alcuni diritti riconosciuti invece alle coppie regolarmente sposate. Si citano al riguardo i soliti esempi: se uno dei due partner ha bisogno di un intervento medico urgente e rischioso, l’altro non può autorizzarlo, visto che non figura come parente; il convivente non può chiedere permessi di lavoro se il partner si ammala; il convivente che collabora all’impresa dell’altro non ha nessun diritto; se la convivenza termina, il convivente in stato di bisogno non ha diritto a nessun sostegno economico da parte dell’altro; se dalla convivenza sono nati dei figli e questi sono ancora minorenni nel caso in cui la convivenza cessi, l’affidamento è stabilito in base al criterio dell’interesse del minore. E così via.

L’errore di tale impostazione sta nel fatto di non considerare che esiste un rimedio per tutti questi problemi, e quel rimedio, che si chiama matrimonio, è disciplinato dal codice civile, il quale sancisce esattamente quali siano i diritti e gli obblighi, gli oneri e gli onori, e disciplina anche le modalità con cui può sciogliersi, attraverso, ad esempio, il divorzio.

Ebbene, nel nostro ordinamento laico, nessuno è obbligato a ricorrere a quell’istituto giuridico se vuole convivere con un’altra persona. In quel campo vale la libera e personalissima scelta individuale. Ma una volta deciso, legittimamente, di non contrarre matrimonio (con tutti i suoi obblighi ed oneri), non se ne possono rivendicare i diritti. Se scelta è, deve essere coerente fino in fondo. Ecco perché, ad esempio, se la convivenza termina, il convivente in stato di bisogno non ha diritto a nessun sostegno economico da parte dell’altro.

Ciò che occorre chiedersi è perché queste coppie di fatto intendano rinunciare volontariamente al matrimonio ma vorrebbero essere pubblicamente riconosciute e registrate. Se il vero motivo fosse quello di pretendere diritti senza assumersi obblighi, allora occorrerebbe interrogarsi anche sui motivi per cui lo Stato dovrebbe tutelare un simile rapporto giuridico parassitario a carico della comunità.

Si può aggiungere, inoltre, che la convivenza di fatto senza assunzione di obblighi è una scelta privata fatta da due adulti consenzienti che desiderano mantenere intenzionalmente il loro rapporto nella prospettiva della più assoluta precarietà e libertà. A questa scelta non può essere data rilevanza pubblica, quindi non possono essere pretesi diritti dallo Stato. Restando nell’ambito strettamente privatistico la scelta dei conviventi, i loro rapporti possono in realtà essere regolati dagli strumenti del diritto privato (testamento, contratti, polizze assicurative, procure, ecc.). Così, tra l’altro, si potrebbero trovare soluzioni anche a molti dei casi sopra menzionati che vengono sbandierati come diritti negati alle coppie di fatto.

Anche l’assunto secondo cui riconoscendo le coppie di fatto si aggiungerebbero diritti e non se ne toglierebbero alle coppie sposate, è assolutamente infondato.

Prima di tutto, tale riconoscimento rappresenterebbe un’ingiusta e intollerabile discriminazione nei confronti di chi, contraendo matrimonio, assume impegni pubblici nei confronti dello Stato e, in forza di tali impegni, può legittimamente vantare dei diritti. I conviventi, invece, si troverebbero nella comoda quanto ingiusta situazione di pretendere diritti senza sottoscrivere solennemente e pubblicamente dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, e alla presenza di due testimoni, l’atto con cui si assumono gli impegni matrimoniali, tra i quali vi sono quelli previsti dagli articoli 143, 144 e 147 del Codice Civile, di cui, peraltro, occorre dare obbligatoriamente lettura durante la celebrazione.

In secondo luogo, il sano realismo ci insegna che le risorse finanziarie a disposizione dello Stato non sono purtroppo infinite (soprattutto in questi drammatici momenti di crisi), per cui ogni forma di sostegno pubblico, mediante contributi economici, sgravi fiscali, agevolazioni nell’assegnazione di alloggi, ecc., andrebbe inevitabilmente a discapito delle famiglie costituzionalmente riconosciute poiché fondate sul matrimonio.

Lo Stato non può permettersi una simile ingiustizia. Se lo facesse, varrebbe in quel caso il giudizio del grande Agostino di Ippona: «Remota itaque iustitia quid sunt regna nisi magna latrocinia?». Senza la giustizia lo Stato si ridurrebbe ad un’enorme associazione per delinquere, dove a prevalere sarebbe soltanto un’esasperata e insaziabile forma di egoismo dentro una prospettiva sociale biecamente individualista. Profetico Agostino, come sempre.

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