LE NORME RIGUARDANTI L’ABITO ECCLESIASTICO – di don Marcello Stanzione

di don Marcello Stanzione

prete

 

Appena rientrato da un pellegrinaggio in Terra Santa, l’altra mattina mentre mi trovavo al supermarket del quadrivio di Campagna (SA) a fare la spesa com’è mio solito, un tizio che abita nella mia parrocchia ( ma che in chiesa non entra mai..), con una faccia che sembra essere presa dai quadri che raffigurano il diavolo sotto il piede di san Michele, mi vede e mi grida: “ quand’è che farai l’uomo tra gli uomini e ti togli sta zimmarra da dosso!”. Con il termine zimmarra si intende popolarmente la talare nera di noi preti. Al tizio in questione, che è un noto provocatore anticlericale, non ho dato una risposta logica perché non la meritava, ma come faceva don Camillo nei suoi film l’ho preso per il collo sotto il mio braccio e l’ho lasciato solo quando il provocatore ha detto: “ ma io ti voglio bene don Marcello… “. A molti dà fastidio vedere i preti vestiti da preti ma il Codice di Diritto Canonico vigente (1983), quasi ricalcando quanto stabilito nel Codice del 1917, al canone 284 così recita: “I chierici portino un abito ecclesiastico decoroso secondo le norme emanate dalla Conferenza Episcopale e secondo le legittime consuetudini locali. In questo senso, la Conferenza Episcopale Italiana con delibera n° 12 del 23 dicembre 1983 ha stabilito che: “Salve le prescrizioni per le celebrazioni liturgiche, il clero in pubblico deve indossare l’abito talare o il cleryman. Per quanto riguarda i religiosi, lo stesso obbligo è stabilito dal canone 669. 1) I religiosi portino l’abito dell’istituto fatto a norma del diritto proprio, quale segno della loro consacrazione e testimonianza di povertà 2) I religiosi chierici di un istituto clericale a norma del canone 284”. La Congregazione per il Clero, in data 31 gennaio 1994, ha emanato il Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri, il quale, al n° 66, così recita: “In una società secolarizzata e tendenzialmente materialista, dove anche i segni esterni delle realtà sacre e soprannaturali tendono a scomparire, è particolarmente sentita la necessità che il presbitero – uomo di Dio, dispensatore dei suoi misteri – sia riconoscibile agli occhi della comunità, anche per l’abito, segno della sua dedizione e della sua identità di detentore  di un ministero pubblico. Il presbitero dev’essere riconoscibile anzitutto per il suo comportamento, ma anche per il suo vestire in modo da rendere immediatamente  percepibile ad ogni fedele, anzi ad ogni uomo, la sua identità e la sua appartenenza a Dio e alla Chiesa. Per questa ragione, il chierico deve portare “un abito ecclesiastico decoroso, secondo le norme emanate dalla Conferenza episcopale e secondo le legittime consuetudini locali”. Ciò significa che tale abito, quando non è quello talare, deve essere diverso dalla maniera di vestire dei laici, e conforme alla dignità e alla sacralità del ministero. La foggia e il colore debbono essere stabiliti dalla Conferenza dei vescovi, sempre in armonia con le disposizioni del diritto universale. Per la loro incoerenza con lo spirito di tale disciplina, le prassi contrarie non si possono considerare legittime consuetudini e devono essere rimosse dalla competente autorità. Fatte salve situazioni del tutto eccezionali, “il non uso dell’abito ecclesiastico da parte del chierico può manifestare un debole senso della propria identità di pastore interamente dedicato al servizio della Chiesa”. Il 22 ottobre del 1994, il Pontificio Consiglio per l’Interpretazione dei Testi Legislativi, ha emanata una precisazione circa il valore vincolante del n° 66 che abbiamo riportato prima, nella quale, fra l’altro, si afferma che: “. In ossequio al prescritto del can. 32, queste disposizioni dell’art. 66 del “Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri” obbligano tutti quelli che sono tenuti alla norma universale del can. 284, vale a dire i Vescovi e i presbiteri, non invece i diaconi permanenti (cfr. can. 288). I Vescovi diocesani costituiscono , inoltre, l’autorità competente per sollecitare l’obbedienza alla predetta disciplina e per rimuovere le eventuali prassi contrarie all’uso dell’abito ecclesiastico (cfr. can. 392, 2). Alle Conferenze episcopali corrisponde di facilitare ai singoli Vescovi diocesani l’adempimento di questo loro dovere (Vedi: Communicationes, 27 [1995] 192-194)”. E’ molto triste vedere oggi tanti sacerdoti, religiosi e suore che  non sono riconoscibili in pubblico ed è ancora più triste vedere come i vescovi se ne stiano zitti di fronte a tale comportamento secolarizzato.

2 commenti su “LE NORME RIGUARDANTI L’ABITO ECCLESIASTICO – di don Marcello Stanzione”

  1. Il canone 284 esplicita che i diaconi permanenti non sono tenuti ad indossare il collarino ecclesiastico. Questo non rappresenta divieto ma discrezionalità. Quindi se un diacono permanente ( a maggior ragione se celibe) volesse idossare il collarino potrebbe farlo in tutta legittimità.

  2. Nessuno può impedire al diacono permanente celibe di indossare il collarino bianco attestante la stato clericale.

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