NUOVO REFERENDUM ABROGATIVO IN MATERIA DI ABORTO : L. 194 E LA STERILE PROBLEMATICA DELLA CAPACITA’ GIURIDICA DEL CONCEPITO ( ART. 1 C.C. ) – di Pietro Guerini

di Pietro Guerini – Portavoce nazionale no194

 

 

Debbo , in primo luogo , ringraziare tutti coloro che , dal 12-1-2011 , giorno a partire dal quale mi occupo personalmente anche dei rapporti con i neoiscritti , stanno aderendo all’iniziativa neoreferendaria sul sito www.no194.org ( sotto “ Aderisci ! “ ) , ricevendo risposta dal sottoscritto entro 24-48 ore dall’invio della loro mail .        bimbo

Adesioni che giungono in numero davvero notevole ( mediamente 3 al giorno ) e che mi auguro possano crescere ulteriormente , al fine di consentirci il raggiungimento dell’obiettivo che mi sono posto ( mille entro fine luglio ) .

In caso contrario , comunque ed ovviamente , l’iniziativa procederà ad oltranza seguendo il suo corso normale .

Il tutto in conformità con le accorate esortazioni a non desistere dall’azione intrapresa contenute nelle mail che vengono inviate .

Un’azione diretta a travolgere la vigente legislazione abortista , che la classe parlamentare ha partorito nel lontano 1978 e che ha difeso nel corso di questi 33 anni , mostrando una grossa sensibilità verso gli interessi di comodo degli elettori , dal cui consenso essa dipende , e nessuna sensibilità verso gli interessi vitali dai concepiti , che elettori non sono .

Ed un’azione che viene esercitata nella consapevolezza che la via referendaria rappresenta l’unica praticabile nel nostro ordinamento giuridico , proprio alla luce della assoluta indifferenza del potere legislativo verso le istanze dei concepiti , vale a dire di coloro che sono fisiologicamente i più indifesi .

Tale consapevolezza non è percepita da coloro che preferiscono impegnarsi in operazioni sicuramente interessanti e condivisibili nel merito , ma poco più che simboliche , quindi gradite a quella parte del mondo politico-parlamentare interessata ad ottenere voti di area cattolica ispirati alla logica del meno peggio , senza far nulla di concreto ( e , quindi , di rilevante ) che possa realmente indisporre la parte rimanente del corpo elettorale e precludere utilissime preferenze .

Nel novero delle operazioni simboliche ed irrilevanti in materia di aborto rientra quella che ha per oggetto l’ipotetica estensione della capacità giuridica al concepito .

Estensione , tra l’altro e decisivamente , quanto mai ipotetica , in quanto dovrebbe realizzarsi nel medesimo ambito parlamentare , quindi assolutamente impraticabile , come evidente agli occhi di chiunque non creda nelle favole .

L’art. 1 del nostro c.c. dispone che “ la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita “ e che “ i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all’evento della nascita “ .

Orbene , da un ventennio sono stati presentati diversi disegni di legge finalizzati all’affermazione del sacrosanto principio della tutela dell’embrione umano dal momento della fecondazione ed a riconoscere allo stesso capacità giuridica .

Un riconoscimento , peraltro , che , nell’ambito del solo diritto internazionale , si evince già , ad esempio , dall’art. 2 della convenzione europea dei diritti dell’uomo , dalla dichiarazione universale dei diritti dell’uomo , dal preambolo della dichiarazione dei diritti del fanciullo

In realtà , tali norme si traducono in generiche proclamazioni di principio , che non solo non prevalgono rispetto a disposizioni con esse confliggenti , ma neppure prendono in considerazione il problema del contrasto tra le une e le altre .

Autentica aria fritta .

Ora , se i fautori dell’estensione ai concepiti della capacità giuridica e della portata dell’art. 1 c.c. intendono migliorare sul piano dottrinario la condizione di feti ed embrioni , la loro iniziativa è senz’altro lodevole .

Ma se con tale operazione si intende contrastare in un qualche modo il fenomeno dell’aborto , tale atteggiamento non può che essere consapevolmente propagandistico o semplicemente ispirato da ignoranza giuridica .

L’art. 462 del nostro codice civile prevede che “ sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione “ , tempo coincidente con il decesso della persona della cui eredità si tratta ex art. 456 c.c. .

In particolare , il secondo comma di tale disposizione precisa che “ salvo prova contraria , si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i trecento giorni dalla morte della persone della cui successione si tratta “ .

Una vera e propria capacità giuridica a livello successorio , giacché la capacità giuridica implica proprio l’attitudine ad essere titolare di diritti .

E se è vero che il nostro codice civile è entrato in vigore nel 1942 , è evidente a chiunque che l’art. 462 non ha impedito che 36 anni dopo si verificasse l’entrata in vigore della L. 194 .

Questo perché la tutela della vita del concepito può essere realizzata solo a livello costituzionale , oltreché penale , a nulla rilevando interventi di carattere civilistico , che taluni ritengono acrobaticamente idonei a produrre effetti sulla L. 194 .

Come ho più volte sottolineato , tale legge non sarebbe mai potuta rimanere in vigore in presenza di un riconoscimento costituzionale del diritto alla vita , che , secondo logica , avrebbe dovuto essere inserito nell’àmbito dei diritti inviolabili riconosciuti dall’art. 2 della Carta .

Un’ipotesi più sofisticata poteva essere rappresentata dall’attribuzione al Presidente della Repubblica di un diritto di veto sulle leggi contrastanti con i diritti del non elettore ( categoria in cui rientra il concepito ) , in quanto tale non in grado di incidere sulla composizione del Parlamento che quelle leggi emana .

Un diritto di veto vincolante e ripetibile , a differenza di quello generale di rinvio alle Camere riconosciuto al Capo dello Stato in sede di promulgazione dall’art. 74 della Costituzione .

In assenza di ciò , il nostro ordinamento ci fornisce il solo strumento referendario per contrastare quella legge , frutto della teoria della libera soppressione del concepito , uno strumento democratico e non violento a differenza di quelli forzatamente utilizzati per contrastare l’applicazione di analoghe teorie che hanno funestato la storia anche recente dell’umanità .

Teorie implicanti il radicale annientamento e la totale svalutazione della persona di fronte agli interessi economici e di comodo di altri soggetti .

E l’equiparazione del concepito alla persona è già conseguenza dell’oggettiva circostanza che la vita di ciascuno di noi è stata resa possibile da due condizioni : il concepimento , per l’appunto , e l’assenza di eventi letali durante la gravidanza , tra i quali quello di gran lunga casisticamente più ricorrente è l’aborto volontario .

Sarebbe opportuno che coloro che in buona fede intendono opporsi alla legislazione abortista vigente nel nostro paese fossero consapevoli della persistente esclusività della via percorsa 30 anni fa dal Movimento della Vita  , in un’epoca profondamente diversa da quella attuale , in quanto fortemente ideologicizzata in senso favorevole ai disvalori sottesi alla 194 e caratterizzata dal diffuso indottrinamento esercitato sul cittadino-elettore dal partito di appartenenza .

E sarebbe opportuno che costoro non prestassero involontariamente il loro contributo ( con un approccio alla materia puramente culturale e sterile ) a quelle forze politiche che adottano la linea delle “ strizzate d’occhio “ all’elettore , senza assumere la benché minima iniziativa concreta conforme ai valori che sostengono di condividere .

Da quel mio lontano articolo del 18-7-2009 abbiamo percorso un significativo tratto di strada , il più arduo , perché occorreva rompere il ghiaccio , dopo un trentennio caratterizzato dalla rassegnazione e dall’ibernazione di coerenti valori antiaboristi , al limite solo genericamente evocati in forma poco più che simbolica , senza un effettivo progetto che andasse al di là della mera denuncia della piaga dell’interruzione volontaria di gravidanza .

Ora dobbiamo adoperarci affinché crescano ulteriormente le adesioni a questa iniziativa , da raccogliere sul sito www.no194.org , come detto , con le modalità precisate sotto “ Aderisci ! “ , perché la difficile battaglia per ottenere una reale tutela giuridica alla vita del più debole possa essere combattuta nel modo più efficace , consentendoci di affrontare con successo le incombenze contemplate dalla normativa referendaria .

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