Nuovo referendum abrogativo della l. 194: aborto e pena di morte – di Pietro Guerini

hitler

Mentre ringraziamo l’avv. Pietro Guerini per l’importante contributo che sta dando su un tema di tragica attualità e importanza, invitiamo i nostri lettori a visitare il sito www.no194.org , per conoscere le attività del comitato per il referendum abrogativo della legge 194. Sul sito stesso è anche possibile dare la propria adesione al comitato.
La Redazione di Riscossa Cristiana

di Pietro Guerini

hitlerAttraverso la pena capitale lo Stato intende reprimere nella forma più radicale condotte ritenute particolarmente gravi o pericolose , per la collettività o per il regime politico che le applica .
La pena di morte , infatti , viene comminata non solo per omicidi , stupri , rapine e altri crimini violenti , ma in talune nazioni anche per i cosiddetti reati di opinione .
Il primo Stato al mondo che ha provveduto ad abolire la pena capitale è stato il Granducato di Toscana il 30 novembre 1786 , influenzato dalle tesi di Cesare Beccaria .
La prima disapplicazione di fatto è stata , però , posta in essere dalla Repubblica di San Marino , se è vero che l’ultima esecuzione ufficiale in quel territorio risale addirittura al 1468 .
In Italia , dopo una prima abrogazione nel 1899 , la pena di morte fu reintrodotta dal codice Rocco nel 1930 , per poi essere vietata dalla nostra Costituzione nel 1948 , con l’eccezione di casi previsti dal codice penale militare di guerra , poi a loro volta aboliti nel 1994 ed espunti nella loro menzione dalla Carta nel 2007 .
Ancora oggi , la sanzione estrema risulta in vigore in un centinaio di paesi , ma solo nella metà di essi è stata comminata negli ultimi dieci anni .
Particolarmente discussi , per l’importanza delle nazioni interessate , sono i casi degli USA , dove la pena capitale è applicata regolarmente in almeno 32 Stati , e della Cina , che fa registrare anche il primato di esecuzioni , tra le 5 000 e le 10 000 all’anno .
Va detto che anche lo Stato Pontificio ha mantenuto nel suo ordinamento tale sanzione sino al 1969 ( ancorché l’ultima sua applicazione risalga a un secolo prima , in quanto effettuata nel 1870 ) .
Così come occorre rilevare che illustri sostenitori della liceità della pena in oggetto furono San Tommaso d’Aquino e Sant’Agostino , che la giustificavano per ragioni di tutela dell’ordine pubblico .
La Chiesa cattolica , peraltro , soprattutto negli ultimi decenni , ha avuto modo di schierarsi apertamente in senso contrario .
Ricordo , per tutti , il catechismo n. 2280 che , sottolineando l’importanza del diritto alla vita , ha precisato come solo Dio abbia il diritto di donare e togliere la vita .   
Come noto , nel 2007 ( il 18 dicembre ) l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ( con 104 paesi favorevoli, 54 contrari e 29 astenuti ) ha votato una risoluzione che chiede ( sottolineo chiede ) la moratoria universale della pena capitale , iniziativa promossa dal nostro paese a partire dal 1994 .  
Nell’ovvio rispetto dell’opinione di tutti , dal punto di vista strettamente professionale , trovo le argomentazioni favorevoli a tale estrema sanzione alquanto deboli .
Se del tutto inaccettabili sono giustificazioni di carattere logistico-economico ( combattere il sovraffollamento delle carceri e ridurre le spese detentive ) , difficilmente sostenibili sono pure le altre motivazioni , per lo più riconducibili all’esigenza che, per alcuni delitti , la pena debba esercitare un effetto deterrente più efficace .
Tale posizione si fonda , anzitutto e alternativamente , sul presupposto ( decisamente ottimistico ) che ogni sentenza sia caratterizzata da un matematico reale accertamento della verità , oppure sull’indifferenza di fronte all’eventualità che possa essere ucciso legalmente un soggetto innocente , da cui la mancata percezione della necessità che vengano escluse in radice le conseguenze di massima entità ( e gravità ) di un errore ( quello giudiziario ) già di per sé drammatico .
Indifferenza la cui ingiustizia è ben chiara qualora ci si metta nei panni dello sventurato che paga con la propria vita l’erronea valutazione dei fatti contenuta in una sentenza .
Alla fine degli anni ottanta , poi e in particolare , l’On. Fini , nel periodo di fatto lepenista ( ricordo sue appassionate difese del politico transalpino , per tutte in una puntata de “ Il testimone “ di Giuliano Ferrara , in onda il mercoledì sera su Raidue ) del suo cammino politico , finalizzato a rivelarci nitidamente gli ineluttabili connotati del Futuro , indicava come destinatario della pena capitale , della quale era sostenitore , “ il criminale reo confesso “ .
Già allora ( come oggi ) non riuscivo a comprendere , pur volendo accettare come presupposto che la pena capitale costituisse la peggiore prospettiva per il reo , quale potesse in tal modo essere l’incentivo offerto al criminale per rendere ( spontanea ) confessione e quale fosse l’elemento così fornito al nostro sistema giudiziario per agevolare l’accertamento della verità dei fatti e scongiurare la condanna di innocenti o , comunque , la mancata risoluzione dei vari casi delittuosi .     
In secondo luogo , a proposito del presupposto ora menzionato , le posizioni favorevoli alla pena di morte ignorano che , tanto più agli occhi di determinati soggetti , una lunga ed effettiva detenzione possa assumere un carattere assai meno incoraggiante della morte , come ne sono prova i tanti suicidi che si registrano in carcere e prima della cattura .
Quindi la prospettiva di poter pagare con la vita una condotta criminale non è detto che disincentivi la commissione di reati .  
Il problema , sempre sotto il profilo della deterrenza , è semmai rappresentato dalla certezza della pena , che soprattutto nel nostro paese viene garantita in misura alquanto relativa , tanto più per la massiccia presenza nell’ordinamento di strumenti premiali e di misure alternative alla detenzione nonché per gli ampi poteri attribuiti ai Magistrati di sorveglianza e per i notevoli margini di discrezionalità che caratterizzano le loro pronunce .
Ma è , ancor prima , dal punto di vista etico che la pena capitale deve , sempre a mio avviso, ritenersi una soluzione del tutto inaccettabile .  
Personalmente , anche a prescindere da ogni considerazione circa l’opportunità di fornire al reo la possibilità di redimersi e di essere recuperato dalla società , ritengo che la sacralità della vita dal concepimento alla morte naturale rappresenti un dogma assoluto .
Un dogma dal quale discende che , al di là delle cause di giustificazione previste per legge, a partire dalla legittima difesa , che consentono (a noi, ai nostri stretti congiunti e alle forze dell’ordine ) di impedire la nostra stessa uccisione , nessuno possa legalmente sopprimere una vita umana .
Lo Stato , quindi , non può esso stesso consentire e disporre il decesso di altri individui .
Un principio , quest’ultimo , che è stato particolarmente sostenuto dai vari movimenti che hanno promosso la citata , recente moratoria , movimenti tra i quali ricordo in particolare l’associazione “Nessuno tocchi Caino“ .
Ora , ciò doverosamente premesso , non si riesce davvero a comprendere come si possa contemporaneamente affermare e negare tale princìpio senza cadere in una clamorosa contraddizione e , soprattutto , come tale contraddizione possa essere solennemente recepita da un ordinamento giuridico .
Mi riferisco, ovviamente, alla normativa vigente in materia di aborto, consacrata nella L. 194/1978 .   
Normativa in forza della quale , come noto :
a ) il concepito può essere legalmente soppresso nei primi 90 giorni di gravidanza per qualsiasi ragione , anche meramente economica , morale e sociale ( art. 4 legge 194 ) ;
b ) la donna può decidere l’atto abortivo senza essere tenuta neppure ad informare il potenziale padre , persino se coniugata ( art. 5 legge citata ) .
Ebbene , la contraddizione in oggetto è sin troppo evidente , se è vero che ciascuno di noi esiste in presenza di due condizioni , quali il concepimento e l’assenza di eventi letali durante la gravidanza , tra cui il più frequente statisticamente è proprio l’interruzione volontaria della stessa .
Quindi , lo Stato , da un lato , ostenta civiltà , ritenendo ( secondo me giustamente ) intangibile la vita di individui che ritiene colpevoli di reati anche gravissimi , dall’altro , consente incondizionatamente la soppressione di altri individui , oggettivamente del tutto innocenti , in quanto impossibilitati a nuocere ad alcuno .
Come può essere possibile tutto ciò ?
La spiegazione più drammaticamente logica è che il concepito non protesta , né lo fanno in suo luogo i suoi stretti congiunti , che ne promuovono anzi la soppressione o , nella migliore delle ipotesi , sono ( lasciati legalmente ) all’oscuro di essa .
Il concepito , poi , non sciopera , non lavora , non guadagna .
Ma , soprattutto , il concepito non vota .     
Di qui l’assoluta indifferenza della classe parlamentare , che in questo trentennio si è astenuta dall’esercitare qualsivoglia iniziativa diretta anche solo a rettificare la l. 194 .
Un atteggiamento omissivo , in particolare , che trova la propria ragione nella necessità di salvaguardare gli interessi di comodo degli elettori , dai quali i parlamentari dipendono , a scapito di coloro che elettori non sono .
Ecco che in materia il Parlamento ( e , conseguentemente , la legislazione statale ) mostra proprio quell’assoluta indifferenza di fronte all’eventualità che possa essere soppresso legalmente un soggetto inerme che citavo confutando le tesi favorevoli alla pena capitale , nella particolarmente odiosa ipotesi che il condannato sia innocente .
Innocenza che , come sottolineato , nel caso del concepito è addirittura totalmente certa .
Per questi motivi , il 18-7-2009 pubblicai su  www.ladestrabergamo.it ( sito che mi ha gentilmente ospitato ) l’articolo da cui ha avuto origine l’iniziativa referendaria , che ho poi recepito nella prima delle tre parti del manifesto originario della stessa , riportato sul sito www.no194.org ( attraverso il quale si può aderire all’iniziativa ) il giorno stesso della sua costituzione , il 28-9-2009 , ed allegato nel suo file storico al mio pezzo del numero del 31-1-2010 di questa rivista .
Dall’assoluta inerzia della classe politico-parlamentare , infatti , consegue come la via abrogativa referendaria sia l’unica praticabile per travolgere la legislazione abortista italiana , anche alla luce delle caratteristiche del nostro ordinamento .
In particolare , a tale conclusione si deve giungere non solo considerando il pericolo ( in realtà sopravvalutato ) di impopolarità che presentano nuovi interventi legislativi pur solo restrittivi in materia , ma anche la mancata previsione da parte dei costituenti e dei legislatori successivi :
a ) di un diritto alla nascita , che avrebbe dovuto essere inserito tra quelli inviolabili di cui all’art. 2 della Carta e che avrebbe legittimato e legittimerebbe un intervento della Corte Costituzionale avverso la 194 e leggi analoghe ;
b ) di un diritto di veto ( vincolante e ripetibile , a differenza della facoltà generale riconosciuta dall’art. 74 Cost. ) da parte del Presidente della Repubblica nei confronti di leggi contrarie ai diritti dei non elettori , soggetti dal cui consenso , come detto , i Parlamentari non dipendono .
Un pericolo di impopolarità , come detto, sopravvalutato se è vero che , in base ad un sondaggio Eurispes del 2006 :
-il 73,7% degli italiani si dichiara contrario a che la decisione abortiva possa essere presa per mere ragioni economiche , morali e sociali ( in disaccordo , dunque , con l’art. 4 della 194 ) ;
-il 78% dei nostri connazionali non condivide l’esclusività della decisione in capo alla donna , garantita dal successivo art. 5 .
Sembra , dunque , essere ben presente presso l’opinione pubblica la consapevolezza della colossale ingiustizia di tale normativa , che non offre alcuna tutela ai soggetti più deboli .
L’azione referendaria rappresenta per me un autentico , doveroso obiettivo , per nulla strategico , da perseguire in contrasto con i vuoti tatticismi di chi coltiva , nel cosiddetto fronte antiabortista , un immobilismo novativo rispetto all’analoga iniziativa del Movimento per la Vita del 1981 .
Tatticismi finalizzati anacronisticamente a difendere il nulla che l’antiabortismo ha ottenuto in questo trentennio sul piano legislativo .  
Ma , in ogni caso , da giurista non posso dimenticare che viviamo in uno stato di diritto e che nessun dibattito sociologico su un fenomeno può scuotere l’opinione pubblica come la potenziale abrogazione di una norma che lo disciplina e lo rende legale .
Un fenomeno che , nel nostro caso , deve considerarsi d’importanza primaria , alla pari di tutti quei fenomeni che riguardano l’esistenza stessa degli individui , colpevoli o innocenti .
Considerando il termine “ toccare “ quale sinonimo di usare violenza , sono d’accordo , che nessuno tocchi Caino , al di là degli atti necessari per assicurarlo alla giustizia ed alla detenzione .
Ma , anzitutto , che nessuno tocchi Abele , in nessun modo , tanto meno praticando verso lo stesso la violenza estrema e letale .

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